Data Pubblicazione:

Denuncia di opere edilizie e di lavori in cemento armato: le regole sul pagamento dell'imposta di bollo

Agenzia delle Entrate: l'imposta è nella misura di 16 euro per foglio sulle domande presentate alla pubblica amministrazione per eseguire lavori strutturali in cemento armato

progettare.jpg

In materia di comunicazioni e denuncia di lavori edilizi, segnaliamo l'interessante risposta n.319 del 29 luglio 2019 dell'Agenzia delle Entrate che, in risposta ad un interpello presentato da un comune, contiene nteressanti precisazioni in merito al trattamento fiscale delle istanze di denuncia ai fini del bollo per le comunicazioni inerenti le opere edilizie in cemento armato.

La richiesta del comune

Il comune istante, in particolare, chiede il corretto trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo sui seguenti documenti di denuncia di opere edilizie: deposito della documentazione strutturale, deposito per interventi di sopraelevazioni, deposito delle varianti e deposito della dichiarazione di fine lavori e collaudo.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Le considerazioni del Fisco partono dalla lettura dell'art.65, comma 1 del dpr 380/2001, dove si dispone che “Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale” e si precisa che occorre distinguere il trattamento tributario da applicare, ai fini dell’imposta di bollo alle attestazioni di avvenuto deposito di opere in cemento armato rilasciate dallo “sportello unico” ed agli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori.

Quindi:

  • scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 16 euro per foglio le attestazioni di avvenuto deposito di opere in cemento armato rilasciate dallo “sportello unico”, mentre sugli allegati tecnici relativi alla denuncia dei lavori l’imposta è prevista solo in caso d’uso, se cioè ne sia richiesta la registrazione;
  • l'istanza per ottenere l’autorizzazione, da parte delle autorità competenti, a realizzare interventi di sopraelevazione degli edifici, è soggetta all’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 16 euro per foglio. Lo stesso tributo si applica anche per il provvedimento di autorizzazione o di diniego all’esecuzione dell’opera;
  • non c’è imposta di bollo sui documenti per la denuncia delle varianti che si intendono apportare alle opere, se lo sportello unico ad esse dedicato si limita esclusivamente ad acquisire la documentazione agli atti e non avvia alcun procedimento amministrativo;
  • la relazione che il direttore dei lavori è tenuto a depositare a struttura ultimata entro il termine di sessanta giorni (art.65, comma 6, dpr 380/2001), è soggetta all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, in quanto si qualifica come scrittura privata contenente una dichiarazione unilaterale (vedi anche risoluzione n. 139/2009). In base all’art.2 della Tariffa allegata al dpr 642/1972, infatti, scontano l’imposta di bollo le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”. Analogamente, conclude l’Agenzia, dovrà essere assoggettato al bollo anche il certificato di collaudo.