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ECOBONUS; spetta anche alle società di gestione immobiliare

principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19815 con recente sentenza

Corte di Cassazione: anche alle società di gestione immobiliare spetta l’ecobonus

In tema di agevolazioni fiscali, la detrazione dall’imposta lorda di cui all’articolo 1, comma 344, L. 296/2006 e al D.M. 19.02.2007 spetta anche alle società che hanno sostenuto le spese per l’esecuzione di interventi di risparmio energetico su immobili-patrimonio concessi in locazione a terzi.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19815 del 23.07.2019.

La vicenda muove dall’impugnazione di una cartella di pagamento con la quale si procedeva a recuperare a tassazione maggiore Ires, a causa del disconoscimento della detrazione del 55% prevista dall’articolo 1, comma 344, L. 296/2006 per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici svolti da una società di locazione immobiliare.

Le doglianze del ricorrente trovavano duplice accoglimento da parte dei giudici di merito, i quali si premuravano di precisare che il beneficio previsto dalla Legge Finanziaria 2007 non spetta soltanto a chi attua l’intervento di riqualificazione energetica sull’immobile, utilizzandolo direttamente.

L’articolo 2, comma 1, lett. b), D.M. 19.02.2007 specifica, infatti, che la detrazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi.

Se poi, ex articolo 2, comma 2, D.M. citato, gli interventi sono eseguiti mediante contratti di leasing, la detrazione compete all’utilizzatore del bene ed è commisurata al costo sostenuto dal concedente.

L’agevolazione era pertanto riconosciuta alla società contribuente, avendo provveduto ad effettuare gli interventi di riqualificazione energetica sull’edificio concesso a terzi, seppure a titolo di locazione e non di leasing.

Ciò, in quanto, a differenza del leasing, nella locazione il miglioramento è effettuato proprio dal proprietario locatore.

L’Amministrazione finanziaria, dunque, ricorreva per cassazione, contestando la violazione e la falsa applicazione di legge, ex articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per erronea applicazione del combinato disposto dell’articolo 1, comma 344, L. 296/2006 e del D.M. attuativo del 19.02.2019.

Nella specie, essa deduceva che la normativa relativa alla riqualificazione energetica degli immobili sarebbe riferita solo a coloro che utilizzano detti cespiti a titolo di beni strumentali per l’attività d’impresa e non a coloro che li sfruttano in qualità di beni-merce, come la società accertata.

Come affermato dall’Amministrazione finanziaria con risoluzione 340/E/2008, tanto opererebbe, infatti, interpretando sistematicamente la norma censurata in combinato disposto con l’articolo 83 D.P.R. 917/1986, il quale prevede che la somma algebrica tra componenti positivi e negativi utile alla determinazione del reddito d’impresa comprende anche gli immobili che compongono l’azienda.

Pertanto, concedendo alle società di gestione immobiliare l’agevolazione fiscale in parola significherebbe riconoscere una duplicazione di deduzioni, possibilità già negata dalla giurisprudenza di legittimità occupatasi dell’agevolazione per interventi di ristrutturazione di cui alla L. 449/1997 (Cassazione, n. 12466/2015).

I Supremi giudici, rigettando le doglianze della parte pubblica, hanno dapprima chiarito che l’interpretazione sistematica opera solo sussidiariamente rispetto al criterio letterale.

In particolare, l’articolo 1, comma 344, L. 296/2006 prevede che la detrazione per riqualificazione energetica spetta indistintamente sia a persone fisiche, sia a soggetti titolari di reddito d’impresa, e, se gli immobili riqualificati sono concessi in leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore, anziché alla società concedente.

Pertanto, dall’interpretazione letterale della norma si evince che la ratio legis sia quella di incentivare il miglioramento dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, non escludendo alcun soggetto.

Inoltre, l’inserimento di eccezioni o limitazioni alla generale fruizione del beneficio contrasterebbe con la volontà del legislatore.

Alle medesime conclusioni si perviene anche utilizzando l’approccio interpretativo della quantificazione del reddito d’impresa, tentato dall’Amministrazione finanziaria.

In particolare, le spese dei beni-patrimonio, destinati al mercato locativo, non sono ammesse in deduzione ai sensi dell’articolo 90, comma 2, Tuir.

In definitiva, in ragione dell’indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, la detrazione prevista dalla L. 296/2006 spetterebbe agli immobili locati dalle immobiliari di gestione al pari di una persona fisica non titolare di redditi d’impresa e che nulla può dedurre dalla base imponibile.

Vano è stato, da ultimo, il tentativo di addurre una consonanza tra l’agevolazione di cui alla L. 296/2006 e la L. 449/1997, al fine di estendere la portata applicativa della sentenza della Corte di Cassazione, n. 12466/2015, in quanto quest’ultima agevolazione rileverebbe espressamente solo in tema di Irpef e si occuperebbe solo di deduzione di costi.

FONTE: EUROCONFERENCE NEWS

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