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Occhio al gazebo in area vincolata: se manca l'ok della Soprintendenza è abusivo e va demolito

Tar Campania: è legittima l'ordinanza dirigenziale di rimozione di un gazebo collocato in zona vincolata senza il preventivo parere della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio

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I gazebo sono manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, e perciò la loro installazione senza preventiva autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (in questo caso, la Soprintendenza ai beni culturali) deve considerarsi illegittima.

Il Tar Napoli, nella sentenza 3965/2019 dello scorso 18 luglio, relativa alla rimozione di un gazebo posto in zona di vincolo di interesse storico (nello specifico, nei pressi della Reggia di Caserta), è molto chiaro in merito: per l’area dove il ricorrente ha collocato il gazebo occorreva (e occorre) il necessario rispetto della disciplina a cui la medesima area risulta assoggettata. La presenza di vincoli impone cioè il rilascio del preventivo parere della Soprintendenza. Senza, scatta la rimozione.

Nello specifico, il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Caserta, approvato con decreto del Presidente dell’amministrazione provinciale il 20 luglio 1987, nota prot. 5464/LP, individua l’immobile posizionato nella Zona omogenea “A”, sottozona “A3” che è assoggettato alle prescrizioni di cui all’art. 8 delle N.T.A.: per questo l'installazione di un chiosco prefabbricato, come quello oggetto della controversia in esame, rientra nel novero delle trasformazioni edilizie per le quali è richiesto il preventivo rilascio di un apposito titolo edilizio.

Il tutto è normato dall’art. 21, comma 4 del d.lgs. 42/2004, “[…] l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione del soprintendente”.

Ne deriva che il comune, quale ente proprietario del bene, è impossibilitato al rilascio di autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, senza il preventivo parere dell’autorità ministeriale.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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