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Quando il permesso di costruire non basta: se i lavori si spingono troppo oltre, scatta l'abuso!

Cassazione: la contravvenzione di esecuzione lavori "sine titulo" sussiste anche se il permesso di costruire è stato formato ma è illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistica di fonte normativa o risultante dalla pianificazione

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Col permesso di costruire siamo in una "botte di ferro"? Non sempre. Può capitare che i lavori edilizi si spingano troppo oltre rispetto al perimetro del titolo abilitativo che abbiamo chiesto ed ottenuto: in tal caso, si può incappare ugualmente in abuso edilizio.

E' il caso - particolare ma esemplificativo - della sentenza 37375/2019 dello scorso 10 settembre della Corte di Cassazione: nel Parco Nazionale del Cilento vengono svolti lavori su un fabbricato ma la zona, come ricordano i giudici supremi, è sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta. Siccome i lavori avviati si erano spinti oltre i semplici confini della ristrutturazioneampliando di parecchio i volumi preesistenti, scatta il sequestro dell'immobile.

E non conta se il tutto è avvenuto sulla base di un permesso annullato solo in seguito in autotutela del Comune perché, "la contravvenzione di esecuzione lavori 'sine titulo' sussiste anche se il permesso di costruire è stato formato ma è illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistica di fonte normativa o risultante dalla pianificazione".

Il permesso di costruire che non basta

Il senso è questo: non ci si deve focalizzare solo sul fatto se il titolo abbia formalmente perso efficacia in forza di un provvedimento di revoca o annullamento intervenuto 'prima' dello svolgimento dei lavori, ma sulla circostanza che il titolo, pur apparentemente efficace in costanza di esecuzione delle opere, fosse conforme alla disciplina normativa e urbanistica e quindi sussitente per l'esclusione da responsabilità rispetto al reato di costruzione senza permesso.

Ma la domanda finale è: il permesso di costruire, di per sé, non dovrebbe essere rilasciato già in piena conformità ai regolamenti e alla disciplina urbanistica come recitano gli artt.12 e 13 del dpr 380/2001?

Sì, ma laddove il provvedimento amministrativo, pur formalmente rilasciato, sia irrimediabilmente viziato per contrasto con il modello legale, tale da risolversi in una mera apparenza, ai fini dell'applicazione della disposizione penale lo stesso deve essere considerato mancante e questa valutazione non viola il principio di legalità vigente in materia penale, né, fatta salva la necessità di accertare l'elemento soggettivo, quello di colpevolezza.

In altri termini: "ai fini della configurabilità delle ipotesi di reato previste nelle lettere b) e c) dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non possono ritenersi realizzate in "assenza" di permesso di costruire le opere eseguite sulla base di un provvedimento abilitativo meramente illegittimo, ma non illecito o viziato da illegittimità macrocospica tale da potersi ritenere sostanzialmente mancante".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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