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Bonus prima casa, altro giro altra novità: ok per la vendita dell'immobile acquistato senza benefici

Agenzia delle Entrate: per godere del regime di favore è indispensabile in ogni caso vendere l’abitazione principale, acquistata senza agevolazioni, entro un anno dalla data di stipula del contratto

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Anche a chi è già in possesso di un altro immobile, situato nello stesso comune e acquistato prima del 1993 (quando non era ancora previsa l’aliquota Iva agevolata) pò beneficiare dell'agevolazione bonus prima casa, a patto che la prima abitazione sia rivenduta entro un anno.

L’Agenzia delle entrate continua a fornire chiarimenti su una materia piuttosto sentita: stavolta la risposta è contenuta nell'interpello n. 377 del 10 settembre, relativo al caso di due coniugi che vogliono acquistare da una società costruttrice una unità immobiliare a uso abitativo (categoria A/7) nello stesso Comune dove già possiedono l’abitazione principale, comprata appunto prima dell’introduzione dell’aliquota Iva agevolata prima casa.

Dal momento che, in sede di primo acquisto, possedevano i requisiti previsti dall’allora legislazione vigente per acquisti soggetti a imposta di registro agevolata, chiedono di poter effettuare il nuovo acquisto usufruendo dell’aliquota Iva prima casa, impegnandosi a vendere l’abitazione entro un anno dalla data di stipula.

Le condizioni per beneficiare del Bonus Prima Casa

  • l'agevolazione spetta anche nel caso in cui il nuovo acquisto sia imponibile Iva, come nel caso dei coniugi che intendono acquistare da una società costruttrice;
  • il comma 4-bis dell’articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986 permette al contribuente di derogare temporaneamente - entro l’anno dalla data dell’acquisto -  alla condizione di prepossidenza di un solo altro immobile agevolato nello stesso Comune di residenza (lettera b) della Nota II-bis);
  • l’immobile già posseduto e acquistato nel 1990 da una società costruttrice deve essere l’unico appartamento posseduto dai coniugi nel Comune di residenza;
  • al momento dell’acquisto della nuova casa i coniugi non devono essere titolari di altri immobili su tutto il territorio nazionale acquistati con le agevolazioni prima casa;
  • l’immobile da acquistare e l’immobile da vendere entro un anno devono essere classificabili catastalmente in categorie diverse da A1, A8 e A9.

Se sussitono tutte queste condizioni, i coniugi possono beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’acquisto del nuovo immobile dalla società costruttrice.