Agenzia delle Entrate: per godere del regime di favore è indispensabile in ogni caso vendere l’abitazione principale, acquistata senza agevolazioni, entro un anno dalla data di stipula del contratto
Anche a chi è già in possesso di un altro immobile, situato nello stesso comune e acquistato prima del 1993 (quando non era ancora previsa l’aliquota Iva agevolata) pò beneficiare dell'agevolazione bonus prima casa, a patto che la prima abitazione sia rivenduta entro un anno.
L’Agenzia delle entrate continua a fornire chiarimenti su una materia piuttosto sentita: stavolta la risposta è contenuta nell'interpello n. 377 del 10 settembre, relativo al caso di due coniugi che vogliono acquistare da una società costruttrice una unità immobiliare a uso abitativo (categoria A/7) nello stesso Comune dove già possiedono l’abitazione principale, comprata appunto prima dell’introduzione dell’aliquota Iva agevolata prima casa.
Dal momento che, in sede di primo acquisto, possedevano i requisiti previsti dall’allora legislazione vigente per acquisti soggetti a imposta di registro agevolata, chiedono di poter effettuare il nuovo acquisto usufruendo dell’aliquota Iva prima casa, impegnandosi a vendere l’abitazione entro un anno dalla data di stipula.
Se sussitono tutte queste condizioni, i coniugi possono beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’acquisto del nuovo immobile dalla società costruttrice.
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