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Le grandi baracche adibite a deposito sono abusive senza permesso di costruire! Ecco perchè

Tar Salerno: il manufatto, funzionale a soddisfare esigenze non già temporanee e transitorie bensì stabili e durevoli nel tempo, essendo destinato a “deposito”, non rientra nella categoria edilizia dei cd. “interventi pertinenziali”

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Non si puà liberamente costruire o installare una baracca di 60 metri quadri su platea di calcestruzzo, determinante un incremento volumetrico urbanisticamente rilevante. E' abuso edilizio perché comporta un’alterazione dell’assetto edilizio e urbanistico del territorio tale da essere qualificabile in termini di “nuova costruzione”, necessita di permesso di costruire.

Senza, l'abuso edilizio è conclamato e la demolizione è la diretta conseguenza.

Baracca di 60 metri quadri? Non può essere nè esigua nè precaria...

Lo ha affermato il Tar Campania (Salerno) con la sentenza 1508/2019 dello scorso 4 settembre, dove si chiarisce in maniera inequivocabile che una siffatta opera non può essere considerata di modeste dimensioni, “precaria” e “pertinenziale”, contenuta entro il limite del 20% del volume dell’immobile cui accede e, quindi, non soggetta al regime autorizzativo del permesso di costruire.

L’opera in questione è, in primis, tutt’altro che esigua e precaria trattandosi, quanto alla relativa consistenza materiale, di un manufatto di ben 60 mq. realizzato su platea di calcestruzzo ed è funzionale a soddisfare esigenze non già temporanee e transitorie bensì stabili e durevoli nel tempo, essendo destinato a “deposito”, non può farsi rientrare nella categoria edilizia dei cd. “interventi pertinenziali” di cui alla lettera e.6) dell’art. 3 del dpr 380/2001 in quanto, la nozione “urbanistica” di pertinenza edilizia differisce profondamente da quella civilistica.

Pertinenze: i requisiti

  • gli interventi pertinenziali, per come desumibile innanzitutto dal tenore letterale della norma appena richiamata, devono non soltanto rispettare il limite dimensionale del 20% del volume dell'edificio principale ma anche presentare specifiche caratteristiche “funzionali”;
  • per poter qualificare un’opera edilizia in termini di “pertinenza” occorre avere riguardo a “tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo esso avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo, negativi, ossia ricollegati, rispettivamente, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse e ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra le esigenze edilizie e il volume realizzato. Quest'ultimo deve essere completamente privo di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto esclusivamente destinato a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale, che non possono essere ubicati all'interno di essa. L'applicazione di tali criteri induce a concludere che i volumi tecnici degli edifici, per essere esclusi dal calcolo della volumetria, non devono assumere le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità (T.A.R. Campania, Napoli, IV, 2.4.2015, n. 1927; III, 9.12.2014, n. 6431; VI, 6.2.2014, n. 785; T.A.R. Molise, 31.3.2014, n. 225; Cons. Stato, IV, 4.5.2010, n. 2565)” (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 23/06/2017, n. 3439).

Nel caso di specie, l’operazione di verifica dei parametri non può che avere, nel caso in esame, esito negativo, giacché la baracca di ben 60 mq oggetto di demolizione non è legata né al fondo agricolo condotto dalla ricorrente né all’abitazione di quest’ultima da un rigido rapporto di strumentalità “necessaria”, essendo al contrario dotata di una propria autonomia funzionale, oltre che di un autonomo valore di mercato.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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