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CTU, occhio a depositare la relazione tecnica in ritardo: un solo giorno costa un terzo del compenso!

Cassazione: il compenso del CTU, ai sensi dell'art 52 dpr115/2002, deve essere tagliato di un terzo se il consulente non rispetta il termine per il deposito anche se il ritardo è di un solo giorno

Cassazione: il compenso del CTU deve essere tagliato di un terzo se il consulente non rispetta il termine per il deposito anche se il ritardo è di un solo giorno

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Il principio di diritto è molto importante per cui segnatelo in rosso: quando il compenso del CTU professionista tecnico NON è calcolato a tempo, la decurtazione del compenso di un terzo è automatica se si consegna con un solo giorno di ritardo la relazione tecnica, secondo quanto previsto dall'art. 52 del dpr 115/2002, al fine di disincentivare comportamenti poco virtuosi da parte degli ausiliari del giudice.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella recente ordinanza 22621/2019 del 10 settembre, riferita al caso di una donna che, opponendosi ad un decreto ingiuntivo, lamentava l'eccessività della liquidazione del compenso ad una geometra, sia quanto alle spese rimborsate all'ausiliario che con riguardo agli onorari riconosciuti per la consulenza-base e per la successiva relazione a chiarimenti, invocando la riduzione di un terzo, ex art.52 comma 2 del dpr 115/2002, degli onorari relativi alla predetta relazione base, essendo stata quest'ultima depositata in ritardo rispetto alla scadenza indicata dal giudice.

Compenso del CTU: cosa dice la legge in merito ai ritardi

L'art.52 comma 2 del dpr n.115/2002 prevede che "Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo".

La norma prevede quindi due diverse conseguenze per il ritardo nel deposito della relazione dell'ausiliario, a seconda che gli onorari siano calcolati a tempo o meno:

  1. nel primo caso, non si tiene conto dell'attività svolta dal consulente dopo la scadenza del termine, senza possibilità di applicare l'ulteriore riduzione di un terzo, in quanto in tal modo si introdurrebbe una sanzione non prevista dalla legge (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.18331 del 18/09/2015, Rv. 636792; Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n.22158 del 12/09/2018, Rv.650943).
  2. nel caso in cui gli onorari non siano calcolati a tempo, invece, si applica la riduzione di un terzo, senza previsione di alcun potere del giudice di graduare la sanzione, né con riferimento al quantum, che il legislatore ha predeterminato, né con riferimento all'entità del ritardo.

La decurtazione degli onorari in percentuale fissa, nella vigenza della legge n.319/1980 prevista in ragione di un quarto, ed oggi invece - dopo l'entrata in vigore del dpr 115/2002 - fissata nella misura di un terzo, costituisce dunque una sanzione tesa a disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del principio del cd. "giusto processo"di cui all'art.111 Cost.

Se ne ricava che anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, la detta decurtazione dev'essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l'applicazione o l'entità della sanzione di cui all'art.52 del dpr 115/2002.

Il nuovo principio di diritto sulla decurtazione degli onorari del CTU

"La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dall'art.52 del DPR n.115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall'esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione".

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