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Pergotenda si, pergotenda no: quando è edilizia libera? Quando serve il permesso? Le discriminanti

Non tutte le pergotende sono attività di edilizia libera: se l'opera è di dimensioni rilevanti ed è utilizzata per finalità commerciali, serve il permesso di costruire senza il quale scatta l'abuso edilizio con conseguente ingiunzione di demolizione comunale. Due recenti sentenze sono esemplificative in tal senso

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La pergotenda è sempre in agguato! Forse perché non tutte le pergotende...sono effettivamente tali. E allora è il caso di fare ancoraz chiarezza, prendendo l'assist da un paio di recenti sentenze - di segno opposto - che hanno visto come protagonista proprio questa particolare opera edilizia.

Pergotenda: definizione corretta

La "vera" pergotenda, o tenda-pergolato, è una struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro e per questo tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio, senza bisogno di opere di demolizione.

In linea generale, quindi, per la pergotenda non serve il permesso di costruire, essendo attività di edilizia libera: essa è infatti qualificata come arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'appartamento cui accede ed riconducibile agli interventi manutentivi liberi, ossia non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1 del dpr 380/2001. Ma non è sempre così...perché l'opera principale deve essere costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa.

Fuori da questo 'confine', è esclusa quindi la qualità di pergotenda 'libera' e serve il permesso di costruire.

Pergotenda: quando è attività edilizia libera

Iniziamo dalla sentenza 1125/2019 del Tar Salerno, secondo cui delle tende da sole non necessitano, per l'installazione, di un titolo edilizio né di autorizzazioni espresse in quanto rientrano nell'attività edilizia libera (AEL).

Il caso in questione riguarda delle tende parasole posizionate “su un immobile oggetto di abusi edilizi plurimi, pertanto lo stesso nella sua interessa non legittimato dal punto di vista Urbanistico-Edilizio, quindi intervento non assentibile”.

Il Tar parte ricordando quanto di recente affermato dal Consiglio di Stato (sez. VI, 3.04.2019 n. 2206) in materia: la pergotenda è un’opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/2018, n. 4777; 25/1/2017, n. 306; 27/4/2016, n. 1619). Secondo Palazzo Spada "L'opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda. Quest'ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie. L’esposta conclusione trova conforto anche nell’allegato al D.M. 2/3/2018 avente ad oggetto il “glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”, il quale, al n. 50, include le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera”.

In virtù di questo, viene confermata la natura non edilizia dell’installazione di una tenda parasole, sicché, effettivamente, si profila illegittimo il provvedimento gravato, nella parte in cui non riconosce la conformità urbanistica ed edilizia di un’opera che non necessita, per la sua installazione, neppure di un’autorizzazione espressa.

Per quel che riguarda invece l'area vincolata in cui si trova l'immobile in questione, da un punto di vista paesaggistico viene evidenziato che, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del dpr 31/2017, “Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica”, sicché l’opera in questione non si profila illegittima neppure su quest’altro versante (per questa conclusione, vedi Consiglio di Stato, Sez. VI, 05/10/2018, n. 5737).

Non 'pesa' neanche il fatto che le tende sono state apposte su di un immobile oggetto di non meglio precisate plurime violazioni edilizie. Questa circostanza, quand’anche circostanziata e dimostrata da parte del comune (e non è questo il caso), non muta, infatti, la natura delle opere installate, e non rende ciò che, per consistenza e dimensioni, non ha le caratteristiche proprie dell’attività edilizia necessitante di un’autorizzazione, e dunque rientrare nel novero delle opere che invece la presuppongono.

Pergotenda: quando serve il permesso di costruire

Una pergotenda costituita da 4 pali in alluminio con intelaiatura orizzontale dello stesso materiale e copertura in materiale plastico, per le sue dimensioni (mt. 10,50 x 5,00 con altezza variabile da mt. 2,80 a m. 3,20) obiettivamente non esigue, e per la funzione a servizio stabile e duraturo di un’attività commerciale (la cui superficie viene di fatto estesa) non può, stante l’assenza dei requisiti della precarietà e della facile amovibilità, rientrare nella categoria della cosiddetta “edilizia libera”.

Semplicemente, NON è una pergotenda. Qui prendiamo spunto dalla sentenza 10822/2019 del Tar Lazio (Roma) dello scorso 10 settembre.

Nel caso di specie, il ricorso contro l'ingiunzione di demolizione è pertanto da respingere, in quanto i riferimenti di parte ricorrenti agli orientamenti del Giudice d’Appello si palesano non pertinenti, non venendo nel caso che ne occupa in rilievo una struttura caratterizzata dalla presenza di lamelle in alluminio retrattili bensì dalla sussistenza di consistenti pali e degli altri elementi che emergono dalle produzioni anche fotografiche versate in atti; legittimamente e doverosamente, dunque, l’amministrazione ha adottato la determinazione impugnata, non sussistendo lacune né sul piano istruttorio né motivazionale, avendo l’amministrazione esplicitato le ragioni poste a fondamento della stessa.

LE DUE SENTENZE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

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