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Doppia conformità urbanistica: serve per la sanatoria edilizia, non per il condono. Il caso

Cassazione: la doppia conformità urbanistica deve essere considerata superflua in caso di condono edilizio

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Altro giro, altra interessante sentenza che fa chiarezza in materia di abusivismo edilizio, sanatoria e condono (che non sono sinonimi!). La Cassazione, nella pronuncia 37659/2019 dello scorso 12 settembre, si è pronunciata sul caso di una demolizione, conseguente alla condanna per abuso edilizio, di un manufatto per il quale, nel frattempo, era stata avanzata una richiesta di regolarizzazione dello stato dell'immobile

Doppia conformità urbanistica: quando?

I giudici supremi chiariscono che la doppia conformità è requisito per la sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, ma non del condono ai sensi dell'art. 39 legge 724/1994: "In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Fattispecie relativa ad illegittimo rilascio di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato per intervento eseguito su particella catastale alla quale, successivamente all'abuso, era stata asservita altra particella al fine di superare il limite di cubatura stabilito dalle previsioni urbanistiche" (Sez. 3, n. 7405 del 15/01/2015 - dep. 19/02/2015, Bonarota, Rv. 26242201). 

Per il condono edilizio, invece, a differenza di quanto previsto per la cosiddetta sanatoria edilizia, non è richiesto che l'opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione. Non serve, cioè, il requisito della "doppia conformità".

Condono edilizio e sanatoria edilizia

Come fatto notare dalla parte ricorrente, nel caso specifico il Tribunale ha confuso il condono edilizio con la sanatoria (accertamento di conformità) tanto che richiama, appunto, il requisito della doppia conformità richiesto per la sanatoria ma non per il condono edilizio in oggetto.

Per questi motivi, il ricorso è stato accolto e l'ordine di demolizione bocciato.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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