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Tensostrutture e Glossario Unico: solo se l'uso è temporaneo non serve il permesso di costruire

Cassazione: le tensostrutture sono opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera solo quando sono funzionali a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse entro un termine non superiore ai 90 giorni

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"Solo e solo se" soddisfano esigenze contingenti e temporanee e sono destinate ad essere rimosse entro 90 giorni dalla loro installazione, le tensostrutture, indipendentemente dal materiale col quale sono realizzate, sono attività di edilizia libera. Altrimenti serve il permesso di costruire o scatta l'abuso edilizio.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione (Penale, Sez. III) con la sentenza 38473/2019 dello scorso 17 settembre, relativa alla realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di una "tensostruttura" piuttosto corposa, con tubolari in metallo e copertura con tendone plastificato retrattile, relativa ad una superficie di 30 metri per 9,30, con altezza variabile tra 2,40 metri e 3,85 metri, la quale era addossata ed imbullonata alla parete esterna di un fabbricato nella parte superiore ed era inoltre appoggiata a piantane metalliche nella parte inferiore, le quali erano in attesa di essere stabilmente fissate su di una sottostante platea di cemento.

L'autore era stato condannato per il reato di violazioni di norme in materia edilizia di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), dpr 380/2001: il Tribunale aveva escluso categoricamente che l'opera potesse essere riconducibile all'art. 6, lett. e-bis) dpr 380/2001, anche dopo il D.M. 2 marzo 2018 (cd. Glossario delle Opere Edilizie), il quale ha espressamente ricondotto nell'ambito della libera attività edilizia la costruzione di opere contingenti temporanee, in ordine alle quali sia stata effettuata rituale comunicazione di inizio lavori, e, dall'altro, che siano applicabili l'esimente dell'ignoranza della legge penale, essendo l'imputato titolare di una ditta specializzata nella realizzazione di opere della medesima tipologia di quella accertata, o la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, per la poderosa struttura realizzata e per i precedenti penali dell'imputato, anche specifici.

Glossario dell'edilizia e tensostrutture

Il ricorso dell'imputato è stato respinto per diverse ragioni. Tra le indicazioni dei giudici supremi, diversi spunti interessanti per fare chiarezza sul tema:

  • il cd. Glossario prevede sì le "tensostrutture" come opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ma in riferimento alla categoria di intervento di cui alla lett. e-bis) dell'art. 6 dpr 380/2001, la quale, riformulata proprio dalla legge 222/2016, ha riguardo alle "opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale";
  • è irrilevante, ai fini del giudizio sulla temporaneità o stabilità della «tensostruttura», la tipologia dei materiali utilizzati. Costituisce, infatti, principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in materia edilizia, ai fini del riscontro del connotato della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolva”;
  • la tensostruttura del caso specifico, realizzata in difetto di permesso di costruire, aveva caratteristiche di stabilità e non certo di temporaneità o di transitorietà, in considerazione delle sue caratteristiche tipologiche e funzionali. In particolare, si è evidenziato che l'opera: a) era realizzata con tubolari in metallo ed aveva copertura con tendone plastificato retrattile; b) "copriva" una superficie di 30 metri per 9,30, con altezza variabile tra 2,40 metri e 3,85 metri; c) era addossata ed imbullonata alla parete esterna di un fabbricato nella parte superiore; d) era inoltre appoggiata a piantane metalliche nella parte inferiore, le quali, a loro volta, erano in attesa di essere stabilmente fissate su di una sottostante platea di cemento; e) necessitava dell'ancoraggio stabile al suolo e del fissaggio definitivo a parete per le sue «poderose» dimensioni; f) era funzionale allo svolgimento dell'attività di ristorazione esercitata nei contigui locali in muratura.

Ne deriva che la tensostruttura in questione non è inquadrabile tra gli interventi di cui alla lett. e-bis) dell'art. 6 dpr 380/2001, ma poteva essere realizzata solo dopo l'acquisizione del permesso di costruire.

Ulteriori onsiderazioni sul Glossario

Sulla valenza del D.M. 2 marzo 2018, la Corte osserva che è ragionevole ritenere che le opere previste nelle tipologie elencate nel glossario si individuano non in astratto, ma solo se sussumibili nella "categoria di intervento a cui le stesse appartengono", ossia in una delle categorie previste dalla legge. Del resto, deve considerarsi, da un lato, che un decreto ministeriale non può derogare a disposizioni di legge, salvo il caso di delegificazione espressa, e, dall'altro, che lo stesso "glossario" si cura di abbinare analiticamente le opere edilizie da esso previste alle categorie di intervento contemplate dall'art. 6 del d.lgs. 380/2001 come oggetto di attività edilizia libera.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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