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Progettazioni tecniche che non attengono all'edilizia civile e competenza esclusiva ingegneri: chiarimenti CNI

Il CNI commenta alcune recenti pronunce del giudice amministrativo che contribuiscono a chiarire il riparto di competenze professionali tra Ingegneri e Architetti in materia di impianti ed opere edilizie, da un lato, e la questione del titolo di studio nei concorsi pubblici, dall'altro

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Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri fornisce interessanti chiarimenti in materia di competenze professionali nella recente circolare n.423 del 17 settembre 2019, riguardante alcune recenti pronunce del giudice amministrativo che contribuiscono a chiarire il riparto di competenze tra Ingegneri ed Architetti in materia di impianti ed opere edilizie, da un lato, e la questione del titolo di studio nei concorsi pubblici, dall'altro.

Progettazione impianti e strutture sanitarie: esclusiva degli Ingegneri

Nel primo caso viene ribadita l'esclusiva privativa professionale degli Ingegneri riguardo la progettazione di impianti e strutture sanitarie e, di risulta, la mancanza di competenza professionale in capo ai professionisti Architetti, allorquando entrano in gioco progettazioni tecniche che non attengono
all'edilizia civile.

Si tratta della sentenza n.4169 del 30 luglio 2019 del Tar Campania, relativa all'affidamento dei lavori di realizzazione "di un nuovo reparto speciale Unità Accoglienza Permanente SUAP - Plesso ospedaliero di Gragnano (NA)", ASL Napoli 3 Sud, laddove l'impresa prima classificata aveva presentato una proposta tecnica integrativa e migliorativa del sistema impiantistico del gas medicale e dell'illuminazione, sottoscritta da un Architetto e non da un Ingegnere.

Questi i principi consolidati ribaditi nella sentenza:

  1. in base all’art.51 RD n.2537 del 1925, spettano alla professione di Ingegnere “le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”;
  2. ai sensi dell’art.52 del RD n.2537 cit., “formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza della professione di architetto”;
  3. In sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, essendo riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici (TAR Campania, Napoli, 20 aprile 2016 n.1968; Id. 14 settembre 2016 n.4299)”.

Il CNI evidenzia l’affermazione di un principio e criterio-guida di sicura utilità per tutte le Amministrazioni, le stazioni appaltanti e le imprese, al fine di stabilire quale sia la componente professionale necessaria per quel dato intervento.

Il criterio da utilizzare è quello secondo cui “tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri”.

Opere di urbanizzazione primaria e a carattere igienico-sanitario

Nel secondo, la più recente giurisprudenza in materia di bandi di concorso per dirigenti pubblici è concorde nell'affermare l'esclusiva competenza degli Ingegneri sulle opere di urbanizzazione primaria e quelle di carattere igienico-sanitario, e pertanto la piena legittimità della previsione dell'affidamento del settore "Lavori Pubblici" di un Comune ai soli laureati in Ingegneria abilitati alla professione di Ingegnere.

Il tutto valorizzando adeguatamente la ripartizione di competenze professionali tra le due categorie, stabilita dagli articoli 51 e 52 del RD
23/10/1925 n.2537, tutt'ora vigenti.

Qui le sentenze studiate sono due: la n.846/2015 del Tar Piemonte e la 5012/2019 del Consiglio di Stato (che costituisce il giudizio di appello della precedente decisione) riferite alla distinta ma collegata questione dei concorsi pubblici e dei titoli di studio richiesti per la partecipazione alla selezione.

Entrambe le pronunce sono concordi nel rigettare il ricorso presentato dalle rappresentanze istituzionali della Categoria degli Architetti, sulla base dell’assunto che le competenze professionali di Ingegneri ed Architetti non sono sovrapponibili e che è corretto attribuire alla figura professionale dell’Ingegnere il profilo di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio di un Comune.

Queste le osservazioni più interessanti:

  1. secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, gli articoli 51 e 52 del RD n.2537/1925 (ancora in vigore) “costituiscono il punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra le competenze degli Architetti e quelli degli Ingegneri”;
  2. la citata normativa professionale va interpretata nel senso che “appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo la progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, e depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, salvo solo il caso che tali opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili. Tra le opere igienico-sanitarie la cui progettazione appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri, vanno incluse, tra le altre, anche gli impianti cimiteriali (C.d.S. n. 2938/2000 cit.)”;
  3. L’elenco delle opere la cui progettazione è di esclusiva competenza degli ingegneri include, come si vede, larga parte delle opere pubbliche di necessaria competenza dei comuni, all’interno dei quali il Settore di riferimento è certamente quello che ha in carico, appunto, i lavori pubblici”. Mentre la sfera di competenza esclusiva degli Architetti finisce per interessare solamente gli edifici con rilevante carattere artistico (e anche in quel caso rimane comunque la competenza concorrente degli Ingegneri, per la cd “parte tecnica”) “e risulta pertanto di marginale importanza se riferita al settore ‘Lavori Pubblici’ di un comune”.
  4. per il Consiglio di Stato, “la competenza concorrente di ingegneri e architetti si ha soltanto nell’ambito delle opere di edilizia civile e per gli impianti tecnologici strettamente connessi a edifici e fabbricati; restano pertanto di competenza esclusiva degli ingegneri, ai sensi dell’art. 51 del R.D. n. 2357 del 1925, gli interventi edilizi ed urbanistici che consistano in ‘progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche’, quando non siano connessi a determinati edifici o fabbricati, cioè attengano alle opere di urbanizzazione primaria”;
  5. secondo il TAR Piemonte n.846/2015, pertanto, “la laurea in ingegneria e l’abilitazione alla professione di Ingegnere costituiscono titoli aventi un collegamento diretto con l’attività del settore Lavori Pubblici di un qualsiasi comune” e dunque la decisione di riservare la partecipazione per un concorso di dirigente di quel settore non richiede una specifica motivazione ad hoc, a giustificazione della scelta di indicare la laurea in ingegneria e l’abilitazione alla professione di Ingegnere quali requisiti di ammissione.

Conclusioni

Il CNI evidenzia, infine, che si tratta di pronunce assai articolate e dense di passaggi rilevanti e significativi per chiarire il tema delle competenze professionali, nonchè quello del titolo di studio occorrente per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Particolarmente importante, a questi fini, appare sia l'affermazione secondo cui "è ancora attuale la ripartizione delle competenze tra architetti
e ingegneri risultante dagli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto)...in quanto le
previsioni regolamentari...sono compatibili col nuovo assetto degli studi, perciò tuttora applicabili", sia quella correlata, per cui "la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli Ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51 , 52 e 54 del R.D. (cfr. Cons. Stato, IV, 22 maggio 2000, n. 2938; id., V, 6 aprile 1998, n. 416; id., IV, 19 febbra io 1990, n. 92)".

Di indubbia utilità teorica e pratica, come detto, è inoltre sicuramente l'affermazione per cui tutta l'attività di progettazione tecnica che esula
dall'edilizia civile spetta ai soli professionisti Ingegneri (mentre la progettazione attinente le opere civili può essere svolta sia dagli Ingegneri, che
dagli Architetti).

LA CIRCOLARE INTEGRALE DEL CNI E LE TRE SENTENZE IN COMMENTO SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

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