Ristrutturazione
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Sopraelevazioni di fabbricato: le differenze tra nuova costruzione e ristrutturazione edilizia

Tar Campania: la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non coincidere con una nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente

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Non tutte le sopraelevazioni sono uguali ma la maggior parte di loro configura una nuova costruzione con conseguente obbligo di richiedere il permesso di costruire.

Lo si evince dal contenuto dell'interessante sentenza 4617/2019 del Tar Napoli, che ha sancito che la sopraelevazione di un fabbricato con realizzazione di “una struttura portante in legno con analoga copertura a falde inclinate con sovrapposte tegole e gronde (…) tompagnata, intonacata e pitturata esternamente”, con messa in opera ai vani luce e balconi di infissi metallici, nonché di scala esterna di collegamento sul lato posteriore, per una superficie complessiva di circa 150 mq. non si può considerare ristrutturazione edilizia ma è una vera e propria nuova costruzione.

Con tale prununcia è stato quindi confermata l'ingiunzione comunale a demolire tale abuso edilizio realizzato con semplice DIA quando invece, per le caratteristiche dell'opera, sarebbe stato necessario il permesso di costruire.

Ristrutturazione edilizia: deve conservare le caratteristiche dell'edificio preesistente

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche del Giudice d’Appello, infatti, la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non coincidere con una nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente quanto a sagoma, superfici e volumi (cfr., ex multis, Cons. St., 20 maggio 2019, n. 3208; n. 12 agosto 2019, n. 5663), sicché doverosamente e legittimamente l’amministrazione comunale procede all’irrogazione della sanzione demolitoria stante la sottoposizione dell’intervento al regime del permesso di costruire.

Per l’abuso perpetrato, quindi, la norma da applicare è l’art. 31 del dpr 380/2001, il quale al comma 2 stabilisce che: “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione”.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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