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Rifornimento di carburante con la carta aziendale: non c’è obbligo di invio telematico

Agenzia delle Entrate: è sufficiente che i corrispettivi per la somministrazione di carburante ai dipendenti siano annotati in apposito registro, in linea con le previsioni del decreto Iva

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Quale distinzione c'è tra il rapporto gestore/istante e quello istante/dipendenti per quel che riguarda il rifornimento di carburante e la conseguente necessità di presentare i corrispettivi telematici?

Una risposta interessante - ancorché contingentata a un caso particolare - la fornisce l'Agenzia delle Entrate con l'interpello 412/2019, riferito alla richiesta di chiarimenti da parte di una società che, senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione, in forza di un contratto di netting, intende fornire delle carte aziendali ai dipendenti del proprio gruppo per consentire la somministrazione di carburante, ferma l'annotazione nel relativo registro Iva, non ha obbligo di memorizzare e inviare telematicamente i relativi corrispettivi.

L’Agenzia fa quindi un quadro della disciplina che oggi trova applicazione in materia fa una distinzione tra il rapporto gestore/istante e quello istante/dipendenti:

  • il primo caso, in cui sono coinvolti due soggetti passivi d’imposta, ricade nell’obbligo della fatturazione elettronica, tramite Sistema di interscambio: le fatture che vanno a documentare le cessioni dei gestori nei confronti della società seguono le regole generali per tempi e modalità di emissione.
  • più articolata è la documentazione delle cessioni di carburante nei confronti dei consumatori. In particolare, per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 909, legge n. 205/2017), che introduce il comma 1-bis all’articolo 2, Dlgs n. 127/2015, a decorrere dal 1° luglio 2018 è scattato l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Le regole per i consumatori

Il Fisco rileva che per le cessioni nei confronti dei consumatori:

  • a) fino al 31 dicembre 2019, solo gli esercenti degli impianti di distribuzione hanno l'obbligo di certificare i relativi corrispettivi, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal provvedimento delle Entrate del 28 maggio 2018 se il rifornimento di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori avviene presso un impianto ad alta automazione. Qualora la cessione riguardi altra tipologia di carburante per autotrazione, l'obbligo di certificazione viene meno in quanto escluso dall'articolo 1 del decreto del Mef del 10 maggio 2019.
  • b) dal 1° gennaio 2020, la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi saranno necessari solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione. Il documento di prassi ricorda che la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria facendo, così, venire meno gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto Iva (articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015).

In conclusione, nel caso in esame la società istante non è tenuta all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi per la somministrazione di carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, ma dovrà semplicemente annotare l’operazione nel relativo registro Iva. Può comunque procedere volontariamente.

Infine, in merito al momento in cui effettuare tale l'operazione, l’Agenzia precisa che l’annotazione dovrà avvenire con la medesima data valuta della trattenuta a carico dei dipendenti, in linea con la previsione dell’articolo 6, comma 2, del decreto Iva secondo la quale “l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo”.