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POS obbligatorio? Non completamente: sanzioni solo su denuncia del cliente. Il testo aggiornato del DL Fiscale

Decreto Fiscale: solo in caso di denuncia da parte del cliente del rifiuto o dell'impossibilità a pagare con bancomat o carta di credito, il professionista (o il negozio) potranno essere sanzionati (30 euro più il 4% della transazione non eseguita)

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Attenzione a parlare di POS obbligatorio. Sarebbe meglio dire 'impossibilità di rifutare un pagamento elettronico'. L'articolo 21 dell'ultima versione del Decreto Fiscale (che è una bozza non ancora in vigore...) chiarisce infatti he "nei casi di mancata accettazione di un pagamento effettuato con una carta di debito o di credito, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa di importo pari a 30 Euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con mezzi elettronici".

Per la disciplina dell’accertamento della violazione dell’obbligo di cui al comma 4 del DL 179/2012 (la 'madre' della disciplina in questione) e del relativo procedimento sanzionatorio "si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendo una deroga all’art. 16 sul pagamento in misura ridotta".

Pagamenti via POS: chiarimenti sulla nuova regola

Quindi, è bene chiarire che:

  • se il cliente rinuncia spontaneamente al pagamento elettronico la sanzione non potrà essere mai applicata;
  • l'autorità competente a ricevere il rapporto del funzionario o dell'agente che su input del cliente ha accertato la violazione (anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) è il Prefetto del territorio nel quale la violazione si è concretizzata, rendendosi applicabile la disciplina sulle sanzioni amministrative (legge 689/1981 sopracitata).

Quindi, ad esempio, se il professionista non si dota di POS non verrà sanzionato 'di default'. La multa (eventualmente ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, se lo stesso avviene entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione) scatterà se e solo se ci sarà un rifiuto da parte del professionista o esercente a ricevere un pagamento elettronico.

Insomma: la classica frase "in fondo alla via c'è un bancomat" in risposta al "posso pagare col bancomat?" non è automaticamente passibile di sanzione, soprattutto se il cliente esce, va a prelevare e torna. 

La misura della sanzione

La sanzione - specifica il decreto - deve essere applicata per ogni "mancata" transazione e determinata sulla stessa;il rifiuto di ricevere un pagamento POS su una prestazione da 1.000 euro configurerebbe 340 euro di multa (300 + 40 euro ovvero a 300 più il 4% di 1000). La sanzione colpisce l'intero corrispettivo comprensivo dell'Iva, se per legge applicata.

IL DECRETO FISCALE (BOZZA NON ANCORA IN VIGORE) AGGIORNATO AL 16 OTTOBRE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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