Porte e Chiusure
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Ecobonus: chiarimenti su rettifica dei dati, porte, infissi, necessità dell'APE. Le FAQ ENEA aggiornate

Rettifiche dati ecobonus: per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 31 ottobre 2019, accedendo al sito d’invio 2018

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Una serie di nuove FAQ dell'Enea (8.A) sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus) specificano, nel dettaglio, che:

  • per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati sul sito Enea relativi alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico degli edifici entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 31 ottobre 2019, accedendo al sito d'invio 2018 https://finanziaria2018.enea.it;
  • i documenti per i quali non si è ricevuto il codice Cpid (codice personale identificativo) risultano ancora in lavorazione e quindi non è possibile inviare all'Enea la rettifica dei dati;
  • non è necessario rettificare la documentazione qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti. 

Le scadenze dell'Ecobonus

La legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) ha prorogato fino al 31/12/2021 le detrazioni fiscali per gli interventi sull'involucro delle parti comuni degli edifici condominiali (aliquote del 70%,75%, 80% e 85%) e fino al 31/12/2019 negli altri casi (aliquote del 50% e 65%).

Le altre FAQ di rilievo

Nella FAQ 3.A si precisa che anche la sostituzione delle porte può essere agevolata, ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento. Occorre però verificare se la destinazione d'uso urbanistica sia conforme all'uso che viene fatto del locale, nel senso che la presenza del riscaldamento e forse di altri servizi non comporti una violazione al regolamento edilizio e/o allo strumento urbanistico. Con la conseguenza che non si possono applicare incentivi dove non c'è conformità edilizia ed urbanistica.

Inoltre, come precisato nella FAQ 9.A, nel caso di interventi ai sensi dei commi 344 e 345, quest'ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007, per accedere a questi incentivi, occorre redigere l’A.P.E. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, si fa riferimento a quanto previsto dal quadro normativo vigente in materia di certificazione energetica (D.M. 26.06.15 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”). Come è stato già detto, l’A.P.E. va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le spese tecniche per la sua compilazione sono anch’esse detraibili.

LE FAQ AGGIORNATE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

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