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Pergotenda con pannelli di vetro richiudibili: è edilizia libera ma senza condizionatori attivi. Il caso

Consiglio di Stato: una struttura con tenda retraibile, comandata elettricamente, tamponata su due lati con pannelli di vetro scorrevole richiudibili a pacchetto, ricade nella definizione di pergotenda e, come tale, non richiede alcun titolo abilitativo

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Eccola di nuova tra noi, la famigerata pergotenda che spesso è attività edilizia libera ma altre volte no, causando abusi edilizi anche inaspettati.

In questo caso che esaminiamo, invece, il ricorrente vince la causa: la sua pergotenda, per la quale il comune aveva ingiunto l'ordine di demolizione, era 'veramente' una pergotenda e pertanto non necessitante di alcun titolo edilizio

Il Consiglio di Stato nella pronuncia 6979/2019 del 14 ottobre ribalta il TAR che, invece, aveva confermato l'ordinanza demolitoria comunale per l'opera in questione.

Siamo di fronte ad una pergotenda ritraibile di 9 metri e di altezza variabile (da 2,60 a 2,25), che rende abitabile un terrazzo arredato con tavoli e sedie da giardino e in cui erano stati installati due climatizzatori.

L'opera principale è la tenda e non l'intelaiatura

Palazzo Spada evidenzia che la “pergotenda” è un’opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione.

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del dpr 380/2001 e 15 della L.R. 6/6/2008, n. 16 (applicabile ratione temporis), sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche.

L'opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.

In definitiva la tenda, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio”.

Quanto, infine, alla copertura e alla chiusura perimetrale, tali elementi non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie”.

Ma i condizionatori non sono compatibili

Attenzione però ai condizionatori: per il Consiglio di Stato infatti in termini di delimitazione della nozione di pergotenda, con i caratteri predetti risulterebbero incompatibili i condizionatori e\o i climatizzatori, di cui, peraltro, nel caso di specie la PA, premessa l’irrilevanza di ingombro edilizio, non ne ha accertato e dimostrato l’allaccio ed il funzionamento (l’atto impugnato parla genericamente di “installati due climatizzatori”).

Se quindi nel caso di specie non risultano provati l’allaccio ed il funzionamento dei climatizzatori, in linea generale va precisato come sia evidente che gli stessi apparecchi, laddove funzionanti, darebbero vita ad uno spazio destinato ad un utilizzo ben più ampio e continuativo rispetto alla nozione di transitorietà e precarietà della vera e propria pergotenda.

Pergotenda: definizione corretta

La "vera" pergotenda, o tenda-pergolato, è quindi una struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro e per questo tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio, senza bisogno di opere di demolizione.

In linea generale, quindi, per la pergotenda non serve il permesso di costruire, essendo attività di edilizia libera: essa è infatti qualificata come arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'appartamento cui accede ed riconducibile agli interventi manutentivi liberi, ossia non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1 del dpr 380/2001. Ma non è sempre così...perché l'opera principale deve essere costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa.

Fuori da questo 'confine', è esclusa quindi la qualità di pergotenda 'libera' e serve il permesso di costruire.

LA SENTENZA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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