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Codice Prevenzione Incendi: in Gazzetta Ufficiale le modifiche all’Allegato I

Il decreto del 18 ottobre del Ministero dell'Interno revisiona completamente la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) ed è in vigore dal 1° novembre 2019

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31 ottobre 2019 - Suppl. Ordinario n. 41, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2019, recante “Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”.

La riscrittura del Codice di prevenzione Incendi va a revisionare completamente la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) ed è entrata in vigore lo scorso 1° novembre 2019.

L'allegato 1 del nuovo decreto contiene le modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 relative alle seguenti sezioni:

  • a) Sezione G - Generalità;
  • b) Sezione S - Strategia antincendio;
  • c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
  • c.1) V.1 (Aree a rischio specifico);
  • c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
  • c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
  • d) Sezione M - Metodi.

L'allegato 1 sostituisce integralmente l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al paragrafo G.2.7 dell'allegato 1, per la determinazione della durata dei servizi, trovano applicazione l'art. 3, comma 3 e l'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.

IL DECRETO E TUTTE LE PARTI RILEVANTI MODIFICATE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

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