Data Pubblicazione:

Scala di collegamento tra piani: è vano tecnico "libero", ok alla compatibilità paesaggistica

Tar Campania: la realizzazione della scala di collegamento dal piano terreno al primo piano è urbanisticamente irrilevante per cui va effettuata la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma di cui all’art. 167, comma 4 lett. a) d.lgs. 42/2004

hq-prysmian-uffici.jpg

Una scala di collegamento dal piano terra al primo piano composta da 12 gradini delle dimensioni 75 centimetri di lunghezza, 26 di larghezza e 12 di altezza è da considerarsi vano tecnico, non urbanisticamente rilevante. Se, quindi, tale scala è stata realizzata 'senza l'autorizzazione paesaggistica' in zona vincolata, non è abuso edilizio ed è soggetta, eventualmente, a valutazione di compatibilità paesaggistica postuma che la Soprintendenza dovrà effettuare per legge.

Lo ha affermato il Tar Campania con la sentenza 1894/2019 dello scorso 4 novembre, che ha accolto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione della sopracitata scala adotatta in virtù di quanto previsto dall'art. 31 del dpr 380/2001.

Per i giudici amministrativi campani, anche e soprattutto in considerazione delle sue modeste dimensioni, questo tipo di scala non determina la creazione di nuove superfici o volumi, essendo piuttosto qualificabile in termini di vano tecnico, urbanisticamente irrilevante, in quanto priva di qualsiasi autonomia funzionale ed inidonea a determinare un aggravio del carico urbanistico, giacché esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale (così T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 11/10/2019, n. 1728; Consiglio di Stato sez. II, 22/07/2019, n.5130; cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11/07/2019, n. 9223; Consiglio di Stato sez. II, 04/07/2019, n.4586).

Analoghe considerazioni in termini di assenza di incremento di superficie e volume valgono anche in merito all’apertura del vano porta sul lato est del manufatto stesso.

In relazione ad entrambi gli interventi edilizi sopra indicati (scala e vano porta), quindi, la Soprintendenza avrebbe dovuto effettuare la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma di cui all’art. 167, comma 4 lett. a) d.lgs. 42/2004, piuttosto che escludere, come ha sostanzialmente fatto, la stessa procedibilità dell’istanza, con conseguente illegittimità tanto del parere negativo da quest’ultima reso quanto della successiva ordinanza di demolizione adottata dal comune.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi