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Ecobonus: ok agli immobili in affitto! L'ultima pronuncia della Cassazione

Nessun vincolo all'ecobonus per gli immobili merce: anche su quelli in affitto spetta la detrazione riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica

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Le detrazioni ex art. 1 comma 344 della legge 296/2006 (Ecobonus) che riguardano interventi di riqualificazione energetica, con sostituzione di infissi vecchi, presso un immobile della società concesso in locazione a terzi, e pertanto qualificabile come "bene merce”, sono ammissibili.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 29162/2019 dello scorso 12 novembre, che disattende la linea dura tenuta in merito, anche di recente, dall’Agenzia delle Entrate, ricorrente in questo caso specifico.

Il Fisco ritiene erronee le conclusioni cui perviene la sentenza della CTR Lombardia, per aver riconosciuto il diritto della contribuente a fruire della detta agevolazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli immobili oggetto dell'attività d'impresa, consistente nella gestione e locazione dei medesimi cespiti.

Le finalità dell'Ecobonus

La Cassazione, dopo aver ripercorso il quadro normativo di riferimento, sostiene che la detrazione d'imposta, ossia il bonus fiscale del 55%, è finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolge ad un'ampia platea di beneficiari ("soggetti ammessi alla detrazione"), siano essi persone fisiche non titolari di reddito d'impresa, o soggetti titolari di reddito di impresa, incluse le società, con la precisazione che, se gli immobili sui quali è effettuato l'intervento sono concessi a terzi a titolo di leasing, la detrazione è comunque dovuta, ma compete all'utilizzatore anziché alla società concedente.

L’oggetto del contendere è quindi rappresentato dal fatto che, secondo le Entrate, per le imprese la condizione per potere fruire della detrazione è che all'intervento di risparmio energetico consegua un'effettiva riduzione dei consumi energetici nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, mentre l'agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell'attività esercitata, come nel caso degli immobili locati a terzi.

Il diritto all'Ecobonus

Dopo aver ricordato che la risoluzione del Fisco è ‘solo’ un parere privo di vincolo, gli ermellini argomentano che il diritto alla detrazione dall'imposta - senz'altro sussistente - spetta al proprietario/locatore (che, nella locazione tout court, a differenza di quanto di solito accade in materia di leasing, è proprio il soggetto che compie l’intervento migliorativo, sopportandone il costo) e non al conduttore, sempre che, ovviamente, si tratti di "importi rimasti a carico" del locatore e che, quindi, per previsione negoziale, non debbano essere sostenuti dal conduttore medesimo.

In ragione dell'indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, benché inerenti e migliorative, il bonus fiscale del 55% spetta alla società contribuente, esattamente come spetterebbe ad una persona fisica, non titolare di redditi d'impresa, che nulla può dedurre dalla base imponibile.

Infine, la Corte afferma il seguente principio di diritto:

il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi

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