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Ecobonus scontato in fattura (art.10 Decreto Crescita): per l'Antitrust è anti-concorrenziale

L'Agcm segnala criticità concorrenziali in merito all'art. 10 comma 3 ter del Decreto Crescita e alle modalità di recupero del credito da parte del cessionario nell’ambito delle agevolazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici

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Per l'Antitrust, l'art.10 del Decreto Crescita, ovverosia lo sconto dell'ecobonus in fattura, porta a delle “criticità concorrenziali”. Lo si evince dal bollettino n.46 del 18 novembre 2019 pubblicato sul sito dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riferito sia alla misura normativa che al provvedimento attuativo n. 660057/2019, emanato dall’Agenzia delle Entrate in data 31 luglio 2019.

Nello specifico, vengono evidenziati i possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal combinato disposto dell’art. 10, comma 3-ter, del Decreto Crescita e del citato Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, alla luce della attuale configurazione della struttura dell’offerta della fornitura e installazione di impianti fotovoltaici.

Ecobonus scontato in fattura: riepilogo

L’art. 10, comma 3-ter del Decreto Crescita ha disposto che “per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi [..]”. Ha quindi riconosciuto ai soggetti beneficiari della detrazione prevista dal T.U. e successive modifiche, la possibilità di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Semplificando, l'art.10 introduce la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Lo sconto concesso dal fornitore viene a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione fiscale, in cinque quote annuali di pari importo.

Attenzione a non confondere questa misura con la classica cessione del credito, che è cosa ben diversa, perché il nuovo provvedimento non abroga la modalità di cessione dei crediti d’imposta già vigente (ai sensi dell’art. 14, comma 2-sexies e dell’art. 16, comma 1-quinquies del decreto-legge 63/2013, rispettivamente per ecobonus e per sismabonus), ma fornisce quindi ai beneficiari degli incentivi un’ulteriore opzione.

Riguardo al provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate sopracitato, esso equiparando in via analogica le modalità di fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici a quelle previste per gli interventi nelle aree a rischio sismico, ha previsto che il cessionario del credito possa recuperare detto credito esclusivamente mediante compensazione fiscale di debiti pregressi, senza previsione di alcun tetto annuale. In particolare, il paragrafo 5, punto 5.5, del Provvedimento individua le modalità di fruizione dei crediti ceduti da parte dei cessionari per le due citate tipologie di interventi descritti, espressamente prevedendo che “i crediti ceduti di cui ai punti 5.1. e 5.2 sono utilizzabili dal cessionario, rispettivamente in cinque [sismabonus] e dieci [interventi relativi ad impianti fotovoltaici] quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Perché la misura è anti-concorrenziale?

Per l'Antitrust, la combinazione dei due (art.10 Decreto Crescita e provvedimento attuativo) è distorsivo delle dinamiche di mercato, in quanto la prevista modalità di fruizione da parte dei clienti finali delle agevolazioni fiscali individua di fatto vantaggi competitivi in capo solo ad alcune imprese, in ragione delle loro caratteristiche soggettive.

Il motivo? La possibilità di compensare fiscalmente il credito acquisito senza limiti, la cessione del credito d’imposta si traduce nei fatti in un vantaggio competitivo differenziale in favore delle imprese di maggiore dimensione e/o grandi trader di energia, che oltre a disporre di una ampia liquidità come pure di una rilevante capacità di ricorrere al credito bancario e/o di imporre il timing dei pagamenti ai propri fornitori per colmare i gap di liquidità connessi con l’acquisizione dei crediti, sono anche strutturalmente favorite nella possibilità di recuperare il credito in compensazione fiscale in ragione del fatto che sono tipicamente grandi debitrici fiscali.

Diversamente, le imprese attualmente protagoniste dell’offerta dei servizi di installazione di pannelli fotovoltaici sono imprese di piccola dimensione, che strutturalmente si trovano in credito d’imposta, in ragione del regime IVA differenziato per l’acquisto dei macchinari e la fornitura dei servizi. Lo strumento della cessione del credito con recupero a compensazione è per queste ultime di difficile, se non di impossibile, utilizzo.

In definitiva, per l'Agcm il corpus normativo così formato può generare un’indebita distorsione nell’offerta dei servizi di installazione di impianti fotovoltaici, con evidenti ricadute negative in danno dei consumatori che vedrebbero significativamente ridotta la loro libertà di scelta. Si auspicano quindi modifiche "alle concrete modalità di recupero dei crediti acquisiti da parte dei cessionari che siano neutrali rispetto alle diverse caratteristiche delle imprese coinvolte, ad esempio, riguardo al caso di specie, prevedendo espressamente, in sede di modifica della norma primaria, l’impossibilità di una compensazione fiscale del credito ceduto senza alcun limite".

IL TESTO INTEGRALE DELLE OSSERVAZIONI AGCM E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF (PAG.83 DEL FILE)

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