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Normativa antincendio: ecco la nuova RTV per ospedali e strutture sanitarie

Cambiano le norme antincendio per le strutture sanitarie con più di 25 posti letto. Il testo della Regola Tecnica Verticale

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Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) dei Vigili del Fuoco ha presentato, lo scorso 16 ottobre 2019, la bozza della nuova Regola Tecnica Verticale antincendio per le strutture sanitarie con più di 25 posti letto, ossia gli ospedali ed affini.

Precisiamo che questa RTV che confluirà nel "Codice di prevenzione incendi" - Dm 3 agosto 2015 profondamente modificato dal Dm 18 ottobre 2019 (la revisione è entrata in vigore lo scorso 1° novembre 2019).

Il testo, dopo le varie osservazioni, tornerà al Comitato per poi essere notificato in Commissione europea; dopo l’ok dell’UE - di solito servono tre mesi - il testo potrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Strutture sanitarie con più di 25 posti: il perimetro di riferimento

Tra le strutture sanitarie di cui sopra rientrano:

  • strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, residenziale a ciclo continuativo o diurno;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2;
  • residenze sanitarie assistenziali (RSA).

Tra le residenze assistenziali, però, non sono comprese le case di riposo per anziani con numero di posti letto P > 25; per tali strutture può essere impiegata la RTV V.5 “Attività ricettive turistico-alberghiere”.

Classificazione e macro-attività

Le strutture sanitarie sono classificate in relazione:

  • alla tipologia delle prestazioni erogate;
  • alla quota di tutti i piani;
  • al numero di posti letto.

Le misure della RTV sono evidentemente diverse per le tre tipologie di prestazioni erogate: regime di ricovero ospedaliero, regime residenziale e regime ambulatoriale.

Le prescrizioni diventano più severe con il crescere del numero dei posti letto, delle quote dei piani, in presenza di piani interrati, di aree o impianti a rischio specifico, di depositi e in generale di funzioni collegate ad un maggior rischio incendio.

I valori di rischio vita sono già indicati dalla norma in base alla tipologia delle aree, ma il progettista può comunque optare per valori diversi, salvo poi indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali.

Le principali novità

  • classi di resistenza al fuoco ed esodo: per le strutture che offrono prestazioni in regime di ricovero (ospedali e case di cura), la classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti per i piani fuori terra è pari a Rei 60 per altezze dei piani fino a 32 metri e a 90 per altezze maggiori. Per le stesse altezze, i valori passano a 30 e 60 per le strutture residenziali (Rsa). Le aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale e quelle adibite ad unità speciali devono consentire l'esodo orizzontale progressivo. Mentre le aree adibite ad unità speciali di superficie superiore a 1000 mq (terapia intensiva, rianimazione, sale operatorie, etc..) devono consentire l'esodo orizzontale progressivo nell'ambito della stessa area;
  • aree di degenza e grandi depositi: vanno posizionati fuoti terra o avere accesso diretto dall'esterno;
  • idranti: livello di pericolosità 1 fino a 50 posti letto e 2 se il numero di posti letto è superiore a 50; la protezione esterna è richiesta nelle strutture con più di 50 posti letto;
  • aree commerciali inserite nelle unità ospedaliere: il carico di incendio specifico di progetto non può superare i 200 MJ/mq; a livello dimensionale, non si va oltre i 400 mq lordi (600 mq lordi se si tratta di un compartimento distinto).

LA BOZZA DI RTV PER LE STRUTTURE SANITARIE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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