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Accertamento redditi: basta l'auto di lusso a giustificare la verifica del Fisco

Cassazione: l'Agenzia delle Entrate, una volta fornita la prova dell’esistenza di fattori-indice di capacità contributiva, la cui disponibilità integra una presunzione legale, non è tenuta ad altre incombenze

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Basta il possesso di un'automobile lussuosa a giustificare l'accertamento sui redditi? Ebbene sì. Lo conferma la Corte di Cassazione nell'ordinanza 26672/2019, che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate relativo all'avviso di accertamento per Irpef e Irap 2008 emesso in base agli studi di settore, nei confronti di un contribuente. Gli ermellini hanno ribaltato la precedente pronuncia della CTR Calabria che aveva invece 'dato ragione' al contribuente, ritenendo che il Fisco non avesse illustrato come avrebbe dovuto gli elementi in base ai quali ha ritenuto inattendibile la situazione reddituale del contribuente esposta in contraddittorio, con particolare riferimento agli immobili, alcuni dei quali ricevuti in donazione, altri acquistati con proventi derivanti dalla vendita di terreni, considerando marginale l'autovettura, in relazione alle spese di gestione.

Secondo i giudici di merito, quindi, l’onere probatorio in capo al contribuente doveva ritenersi assolto, considerato che gli immobili, indici di maggior capacità contributiva per l’ufficio, erano stati ricevuti alcuni in donazione e altri acquistati con proventi derivanti dalla vendita di terreni. Tuttavia, nell’ambito delle proprie valutazioni, i giudici della CTR hanno ritenuto di non dare valenza alle spese di gestione dell’autovettura ai fini dell’accertamento sintetico, perché ritenute marginali.

Per le Entrate, invece, sussiste violazione e falsa applicazione dell’art.38 del dpr 600/1973 in relazione alla qualificazione dei giudici di merito sulle presunzioni poste a base dell’accertamento sintetico, con particolare riferimento alle spese di gestione dell’autovettura.

La decisione finale

La Cassazione accoglie il ricorso partendo da questo presupposto: in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del dpr 600/1973, la disponibilità di determinati beni (quali beni immobili e autoveicolo) integra, ai sensi dell'art. 2 del dpr citato, nella versione "ratione temporis" vigente, una presunzione di capacità contributiva "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.

In altre parole,  il giudice di merito non può autonomamente negare l’esistenza di capacità contributiva legata a uno specifico fattore-indice individuato dalla norma, nel caso in esame le spese di gestione dell’autovettura di proprietà del contribuente accertato, ritenendo la spesa marginale ai fini della determinazione sintetica del reddito, perché in tal modo contravviene al principio per cui è proprio il possesso di tali beni a fondare legittimamente le presunzioni poste a base dell’accertamento.

L'unica prova che deve firnire l'amministrazione finanziaria (cioè il Fisco), quindi, è l'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva ed è dispensata da qualunque ulteriore prova, sicché è legittimo l’accertamento fondato su tali elementi e circostanze. Resta a carico del contribuente assolvere all’onere di prova contraria e dimostrare che il maggior reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore a quello sinteticamente determinato dall’ufficio (cfr Cassazione, pronunce nn. 9941/2017 e 16912/2016).

L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO

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