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Professionisti assunti come dipendenti da un ente pubblico: chiarimenti sulla cessazione della partita Iva

Agenzia delle Entrate: il professionista che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti

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L'argomento è piuttosto interessante e gettonato: quando un professionista (anche tecnico) 'riesce' a vincere un concorso pubblico e viene assunto da un comune o da un'altra pubblica amministrazione, come si deve comportare con la chiusura/cessazione della partita Iva?

Risponde, cercando di fare chiarezza, l'Agenzia delle Entrate nell'interpello n.20 del 29 novembre 2019: il quesito è abbastanza semplice. Si chiede, in merito ad alcuni dipendenti assunti di recente per concorso con rapporto di lavoro di dipendente pubblico a tempo pieno, già titolari di partita IVA in ragione dello svolgimento, prima di entrare in servizio, di un'attività professionale, se i neoassunti debbano ovvero possano mantenere o meno aperta la partita IVA per il tempo strettamente necessario alla riscossione dei crediti afferenti alla pregressa attività professionale e maturati prima dell'assunzione.

Cessazione della partita Iva: le regole

In linea generale, la cessazione dell'attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Ne deriva che, precisa il Fisco, il professionista che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti, come peraltro le Entrate hanno chiarito nella circolare 11/E del 6 febbraio 2007.

Non solo. Con la successiva risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009, è stato ulteriormente specificato che "la cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l'attività professionale non può ritenersi cessata".

C'è stata, in merito, anche una sentenza più recente della Cassazione, la n.8059/2019, dove si è specificato che "il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione".

Cosa può fare il professionista

Volendo, c'è la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e, quindi, l'esigibilità dell'IVA rispetto al momento dell'effettivo incasso e poi chiudere la partita IVA. Così operando, vanno computate nell'ultima dichiarazione annuale IVA, ove effettuate, "anche le operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per le quali non si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

In ultimo, le Entrate sottolineano che nella disciplina dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP non esistono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l'attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta.

LA RISPOSTA INTEGRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO

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