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Sicurezza in cantiere: chi può accedere e con quali titoli. La supremazia del Direttore dei Lavori

Gestione del cantiere: ecco quali sono i soggetti “aventi diritto” all’ingresso ai lavori edilizi anche in base alle specificità dello stesso

La gestione del cantiere non è cosa semplice e non solo per la complessità tecnica delle opere da eseguire, ma anche perché è spesso oggetto di curiosità di non addetti ai lavori che chiedono (o pretendono) di accedere sul luogo. Che è un luogo di lavoro e come tale pieno di pericoli e insidie, regolamentato da specifiche normative. Proprio partendo dalla disamina di queste gli Autori sviluppano la disamina di quali siano i soggetti “aventi diritto” all’ingresso in cantiere anche in base alle specificità dello stesso

Sicurezza in cantiere: l'accesso del direttore lavori e delle altre figure

La specificità del cantiere come luogo di lavoro

Prima di parlare dei compiti e dei poteri del direttore dei lavori esaminiamo il contesto ambientale in cui svolge il suo lavoro: il cantiere. E la prima domanda che viene da porsi è: “Dal punto di vista della sicurezza, il cantiere è assimilabile ad un qualsiasi altro luogo di lavoro?

Vediamo innanzi tutto che cosa dice la norma ovvero il D.Lgs 81/2008, il testo unico in materia di sicurezza, arrivato oramai alla sua diciottesima versione con gli aggiornamenti del Luglio 2018.

Le principali disposizioni in materia di cantieri temporanei e mobili si concentrano principalmente nel Titolo IV del testo unico, all’interno del primo dei due Capi che tratta delle “misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”.

Nel settore che registra il maggior numero di infortuni sul lavoro, la materia della sicurezza nei cantieri tende a coinvolgere un elevato numero di soggetti incaricati della tutela della salute e della sicurezza degli operatori nell’ambito di un complesso panorama operativo e legislativo.

L’argomento è estremamente vasto ed i temi vengono ripresi più volte all’interno del Decreto a partire dall’Allegato XIII che definisce le “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere”, dove si trovano le linee guida fondamentali per rendere operative le disposizioni di legge.

I contenuti in esso sviluppati lasciano trasparire l’intenzione del Legislatore di fornire spunti pratici ed esecutivi utili a garantire la sicurezza degli operatori edili in un contesto, che come luogo di lavoro, per sua stessa natura, presenta caratteristiche logistiche e di pericolosità del tutto atipiche e peculiari.

Rispetto ad un tradizionale luogo di lavoro, le problematiche in materia di sicurezza da affrontare nei cantieri, sono costantemente aggravate da fattori che normalmente non si manifestano negli altri luoghi di lavoro, come ad esempio un’industria manifatturiera o un ufficio.

Al di là degli aspetti del rischio più strettamente connessi con il tipo di lavorazione propria di un cantiere edile, in genere più pericolosa di quella che normalmente può ritrovarsi in una fabbrica, (lavori in quota, attività in ambiente confinato, uso di materiali tossici e nocivi, stretta vicinanza con macchine operatrici, ecc. ecc.), ciò che maggiormente determina l’aggravamento del rischio tipico di un cantiere può riassumersi in tre fattori.

In primo luogo la mutevole e solitamente disagevole conformazione degli spazi lavorativi, spesso soggetti a condizioni climatiche penalizzanti a seconda della stagione in cui opera il cantiere.

In seconda battuta, l’annoso problema derivante dal cosiddetto “rischio interferenziale”. In pratica, se in un qualsiasi luogo di lavoro l’analisi dei rischi connessi con l’attività (DUVRI) è in grado di identificare ed eventualmente neutralizzare o quanto meno attenuare ogni singolo “elemento di pericolo” per il lavoratore quando questo svolge attività ripetute ed in un ambiente controllato, la cosa si complica notevolmente quando differenti attività interagiscono tra loro, in tempi e modi non ripetibili ed in ambienti non sempre agevolmente controllabili.

Il terzo fattore di aggravio dei rischi in un cantiere temporaneo o mobile rispetto ad un tradizionale luogo di lavoro è dato dall’estrema permeabilità dello stesso alle cosiddette interferenze “esterne”. Ci si riferisce in particolare ai limiti strettamente derivanti dalla mobilità del cantiere che troppo facilmente lo espone al contatto, anche non voluto, con rischi da e verso l’esterno. La possibilità di ingresso in cantiere di persone non autorizzate né tanto meno preparate ad affrontare i rischi in esso presenti, così come la vicinanza del cantiere ad obiettivi sensibili in materia di sicurezza (scuole, ospedali ecc.) sono solo alcuni degli esempi.

Per questo motivo il Legislatore col Decreto si pone come obiettivo principale quello di introdurre principi e modalità operative rivolte ad attenuare quanto è più possibile quegli aspetti di precarietà e permeabilità tipici dei cantieri temporanei e mobili.

Troviamo quindi le disposizioni relative ai servizi igienico-assistenziali che devono essere obbligatoriamente messi a disposizione dei lavoratori all’interno di un cantiere (spogliatoi, docce, servizi igienici, ecc..) e di seguito le caratteristiche minime generali che il cantiere deve possedere per garantire vivibilità e sicurezza (presidi antiincendio, vie di fuga, cubature dei locali, illuminazione ed aerazione).

Conseguentemente anche la relativa disciplina normativa è specialistica e più complessa regolamentata negli allegati XV e XVI rispettivamente “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” e “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera”.

E’ così che all’interno della normativa che disciplina i cantieri, sono previsti di specifici ed importanti documenti quali appunto Il piano di Sicurezza e di Coordinamento, nel caso frequente in cui siano coinvolte più imprese all’interno di un unico cantiere, ed il fascicolo dell’opera in onere al progettista, in cui vengono descritte le caratteristiche del lavoro che dovrà essere eseguito.

All’interno del Piano di Sicurezza, tra le numerose disposizioni, è importante sottolineare che devono essere ben definiti i ruoli dell’organigramma sicurezza del cantiere. In situazioni articolate e complesse come quelle in cui devono essere gestiti più appalti, infatti, non è sempre facile ed immediato riuscire ad identificare ruoli e responsabilità.

Per concludere questa premessa possiamo certamente affermare che il cantiere temporaneo o mobile non è assolutamente assimilabile ad un normale luogo di lavoro.

L'accesso al cantiere

Veniamo ora ad un problema pratico che però si manifesta costantemente nella conduzione dei lavori. Chi ed in che modo può accedere in un cantiere temporaneo o mobile, pubblico o privato?

L’argomento in oggetto potrebbe sembrare banale, nella realtà però esso conserva diverse incognite soprattutto legate alla estrema eterogeneità dei soggetti coinvolti, dei ruoli da essi ricoperti e della titolarità di diritti/doveri loro assegnati.

L’accesso al cantiere edile, temporaneo o mobile, pubblico o privato, ricade essenzialmente in due ambiti, entrambi fortemente normati, ovvero quelli della Sicurezza sul luogo di lavoro, di cui si è parlato in premessa, e della Sicurezza pubblica intesa come attività di Polizia giudiziaria.

La sfera di interesse più squisitamente civilistico legata al diritto privato ed a quei concetti di possesso, rappresentanza e proprietà di beni, così come definiti da Codice Civile, nella realtà dei cantieri risulta in subordine agli ambiti di prevalenza di cui sopra.

Su questi aspetti la figura del Direttore dei Lavori svolge un ruolo determinante e unico.

Il Direttore dei Lavori

Solamente la figura del Direttore dei Lavori, che viene definita nel suo ruolo attraverso diversi impianti normativi tra cui il Codice degli appalti in primis, il codice Civile ed il codice Penale, sembra ergersi al di sopra di tutto e di tutti gli altri soggetti coinvolti, quale primo ed unico attore, solitario, in possesso del diritto/dovere di accedere al cantiere con propria autonoma discrezionalità.

Per via delle sue esclusive competenze di direzione (appunto) e alta sorveglianza dei lavori è titolato ad accedere nel cantiere sempre e quando lo ritenga opportuno per il buon andamento dei lavori. La legge non dispone quando e come deve effettuare le visite in cantiere lasciando al suo discrezionale apprezzamento la valutazione di come svolgere il suo mandato che è obbligazione di mezzi e dunque deve svolgersi con la cura e la diligenza che il tipo di lavorazione richiede.

Della sua attività risponde (nei limiti delle competenze definite dalla legge) al Collaudatore, al Committente (e, nel caso dei lavori pubblici dal regolamento dei esecuzione, al Responsabile del Procedimento). Sui rapporti tra queste figure merita un approfondimento a parte.

Altra figura che può (diremmo “deve”) essere in cantiere ogniqualvolta lo ritenga opportuno è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

Figura, questa, essenziale – che a volte, ove consentita dalla legge, può essere assunta anche dal direttore dei lavori – e che è imposta dal D.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia).

Gli articoli 89 e 92 del citato Testo Unico ne definiscono i compiti che sono essenzialmente quelli di garantire il rispetto del piano di sicurezza predisposto in fase di progettazione con doveri di segnalazione al Committente e agli Organi di vigilanza delle eventuali inosservanze e poteri di sospensione dei lavori o allontanamento dal cantiere delle imprese e/o maestranza non in regola o inadempienti.

Se vuole svolgere diligentemente il suo compito la sua presenza in cantiere deve essere pressoché quotidiana.

Laddove non coincida con il Direttore dei Lavori è l’unico operatore che non ha con quest’ultimo rapporti di subordinazione, dovendo svolgere il suo mandato in autonomia. Per ragioni di sicurezza ha compiti dispositivi che sovrastano quelli del Direttore dei Lavori anche se dovessero incidere sull’andamento del cantiere e delle lavorazioni in corso.

Tutte le altre figure coinvolte nel cantiere temporaneo o mobile devono sinteticamente sottostare alle seguenti condizioni:

Proprietario, committente, RUP, Responsabile dei Lavori, cliente e/o acquirente, visitatore

A qualunque titolo e per qualsiasi ragione si presentino in cantiere, per potervi accedere, questi soggetti devono sottomettersi al rispetto delle prescrizioni di sicurezza di cui al PSC (che deve comunque governare il loro ingresso attraverso le direttive predisposte dal Coordinatore della sicurezza), fatto salvo il preventivo nulla osta da parte del Direttore dei Lavori, che in questo modo ne attesta la formale “autorizzazione”.

Il cartello posto all’ingresso di ogni cantiere che recita DIVIETO DI ACCESSO AI NON AUTORIZZATI, esprime di fatto la “conditio sine qua non” di tale obbligo sul predetto luogo di lavoro.

Appaltatore affidatario dei Lavori, datore di lavoro dell'impresa

Ad esso, in forza del contratto che gli “consegna” l’area di cantiere per le finalità di appalto, sono attribuite le massime responsabilità per quanto accade in tale contesto lavorativo. Nel POS egli riporta “espressamente” i nominativi di tutte le persone, intese come tecnici di cantiere, dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti, subappaltatori, fornitori ecc. che possono accedere nel cantiere e le attività che ivi essi effettuano. Attraverso strumenti come il PSC, il proprio POS e l’attività di vigilanza del coordinatore della sicurezza, esso governa le attività di cantiere dal punto di vista della sicurezza rispondendo personalmente di ogni eventuale inadempimento. Per questo motivo ad esso è demandata la discrezionale scelta di chi ammettere all’interno del cantiere, con la sola eccezione del DL come già evidenziato sopra.

Direttori tecnici, assistenti del DL, Ispettori di cantiere

Possono sempre accedere, nel rispetto delle prescrizioni del PSC e se in rappresentanza “espressa” del Direttore dei Lavori.

Gli organi di vigilanza

Questi possono accedere solo in virtù delle finalità istituzionali ad essi demandati, durante gli orari di attività del cantiere ed esclusivamente se autorizzati dall’Ente preposto al controllo.

Il controllo dei cantieri in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandato per legge agli “Ispettori” delle AA.SS. e gli Ispettori del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (Ispettori del lavoro); essi sono a tutti gli effetti ufficiali di polizia giudiziaria e a loro compete l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle conseguenti sanzioni.

Ne consegue, ovviamente, che la polizia giudiziaria deve poter accedere ad un cantiere edile all’interno del quale si presuppone realizzato o in corso di realizzazione un illecito.

Analogamente anche gli altri organi di vigilanza possono accedere nel cantiere quando assumono la veste di agenti di polizia giudiziaria. Qualora il cantiere si prefiguri come “privata dimora”, ovvero per quelle opere eseguite su immobili già esistenti, parzialmente abitati o temporaneamente non abitati, anche gli agenti di Polizia giudiziaria sono soggetti ad alcune limitazioni.

Infatti gli articoli 352 (Perquisizioni) e 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) del C.P.P. disciplinano anche i casi di accesso in un cantiere edilizio che sia privata dimora laddove vi sia il sospetto di reato in corso e il timore che vengano cancellate o distrutte le prove di un reato. In tali casi gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere in via d’urgenza.

Certamente l’accesso non è consentito per la verifica dell’esistenza di atti autorizzativi il cui accertamento può ben essere svolto senza l’ingresso nel cantiere alla cui eventuale mancanza conseguano sanzioni amministrative.


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