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Con la SCIA non si demolisce (quasi) mai: in caso di difformità, solo sanzione pecuniaria

Opere difformi dalla SCIA: si applica solo la sanzione pecuniaria, in quanto il Testo Unico dell'Edilizia non contempla l'ingiunzione della misura repressivo-ripristinatoria per questo tipo di abusi edilizi

SCIA: se l'opera è difforme, scatta la sanzione pecuniaria

E' illegittima l'ingiunzione della misura repressivo-ripristinatoria per le opere realizzate in difformità dalla SCIA: il 'must' è contenuto nella sentenza 2116/2019 del Tar Campania (Salerno), relativa a dei lavori edilizi di sistemazione dell’area esterna antistante un locale commerciale, per i quali il comune aveva ingiunto la demolizione.

Erroneamente, secondo il Tar, visto che gli abusi edilizi contestati si sono sostanziati nella realizzazione di opere in difformità dalla DIA/SCIA. In questo caso si applica l'art. 37, comma 1, del dpr 380/2001, a norma del quale "la realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro".

L'ingiunzione di demolizione quindi 'è esagerata', anche in considerazione dell'esiguità delle difformità addebitate (consistenti, oltre che nella mancata realizzazione di un gradino, in una modesta variazione di quota del marciapiede nella misura, rispettivamente, di 5 e 21 centimetri).

Non conta neppure il fatto che questi abusi siano stati eseguiti su area demaniale, per giustificare la demolizione: l’art. 35 del dpr 380/2001 commina infatti la sanzione ripristinatoria limitatamente agli interventi eseguiti "in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo", o in assenza della super-SCIA ex art. 23, comma 01, del citato dpr 380/2001 o in totale o parziale difformità dalla stessa, ossia con riferimento a tipologie di illeciti edilizi diverse e più gravi rispetto a quella addebitata ai ricorrenti.

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