Secondo i giudici amministrativi marchigiani, il bando pubblico con compenso non proporzionato è illegittimo in quanto le pubbliche amministrazioni, nell’affidamento dei servizi di opera professionale, sono tenute a corrispondere un compenso congruo ed equo, ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione
La sentenza è di quelle molto importanti. Non definitiva, perché l'ultimo grado di giudizio 'amministrativo' è il Consiglio di Stato, ma per la prima volta un Tribunale riconosce l'equo compenso come tale, sancendo una sorta di riconoscimento per il rispetto della norma dal punto di vista dell'applicazione dei parametri di riferimento per la determinazione del compenso che possa definirsi “equo”.
Il caso in questione riguarda il ricorso dell’Ordine dei commercialisti di Ancona, contro un bando di un comune per la nomina dell’Organo di controllo di una società in house, nel quale veniva previsto un compenso di 2 mila euro all'anno per il professionista. Poco importa, però, perché leggendo la sentenza si evincono principi che possono essere assolutamente validi anche per i professionisti tecnici, il cui decreto di riferimento è il DM Parametri BIS.
Tornando al caso specifico, il TAR rileva che, dagli atti impugnati, non risulta sulla base di quali parametri l’amministrazione sia giunta alla determinazione del compenso annuo al professionista per l’incarico in questione, né se la stessa abbia fatto applicazione, a tal fine, del principio dell’equo compenso; ciò anche avuto riguardo alle risultanze della consulenza tecnica dalla quale emerge che, sulla base dei parametri di liquidazione di cui al DM 140/2012, la determinazione del compenso annuo spettante per la prestazione professionale in parola sarebbe di molto superiore all’importo di 2000 euro previsto dall’avviso pubblico.
Ne consegue l’illegittimità della clausola contenuta nell’art. 1 di detto avviso pubblico, secondo cui “all’Organo di Controllo (Sindaco Unico) sarà corrisposto un compenso annuo pari ad € 2.000,00 oltre IVA e CAP …”, nei limiti e nella misura in cui, per l’individuazione del compenso da corrispondere al professionista, l’Amministrazione non abbia rispettato il principio dell’equo compenso, che impone l’applicazione di un criterio di proporzionalità rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in attuazione dei principi di trasparenza, di buon andamento e di efficacia dell’azione amministrativa, nonché di fare riferimento ai parametri stabiliti - per quel che qui interessa - dal DM 140/2012.
Insomma: il compenso non è equo in base al decreto sui parametri di riferimento per quella professione, pertanto il bando è illegittimo.
LA SENTENZA E' DISPONIBILE NEL FILE ALLEGATO
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