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Ecobonus, ultima retromarcia: lo sconto in fattura si fa solo per i lavori condominiali sopra i 200 mila euro

La Commissione Bilancio del Senato, dopo aver abrogato i commi dell’articolo 10 del Decreto Crescita che prevedono lo sconto immediato in fattura per gli interventi relativi a ecobonus e sismabonus, torna leggermente indietro con un altro emendamento che tiene in vita il meccanismo in casi molto limitati

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L'art.10 del Decreto Crescita, ovverosia lo sconto dell'ecobonus in fattura,"non s'ha da fare" tranne che per i lavori in condominio sopra i 200 mila euro. Casi limite, quindi, ma possibili, nei quali il meccanismo prima inventato, poi contestato e criticato, poi cancellato dall'emendamento 19.0.48 all'art.19 bis del DDL Bilancio 2020 a firma Toffanin, Floris, Gallone, Lonardo, Testor, Pichetto Fratin, resta in vita.

Ecobonus: lo sconto in fattura definitivo riguarda i grandi lavori

Finisce così questa querelle, con lo sconto in fattura sull'Ecobonus ammesso solo per gli interventi "di ristrutturazione importante di primo livello" per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo pari o superiore a 200 mila euro. Il meccanismo è identico a quello in vigore finora: il fornitore anticipa l’importo che serve allo sconto e poi lo recupera in cinque anni, sotto forma di credito di imposta da portare in compensazione.

Ma cosa significa "primo livello"? Che l'intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, deve comprendere anche la ristrutturazione dell’impianto termico.

Storia dello sconto in fattura

Dopo le polemiche e le proteste di svariate sigle di categoria e la bocciatura dell'Antitrust, che aveva 'parlato' di “criticità concorrenziali” con effetti distorsivi della concorrenza derivanti dal combinato disposto dell’art. 10, comma 3-ter del sopracitato DL 34/2019 e del Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, alla luce della attuale configurazione della struttura dell’offerta della fornitura e installazione di impianti fotovoltaici, il Senato chiude la questione non con un'abrogazione totale ma lasciando aperta la porta solo ai grandi lavori e a tutti quegli operatori con una capacità fiscale e amministrativa tale da sopportare riqualificazioni complesse.

Piccoli lavori esclusi dallo sconto in fattura

Vengono esclusi invece i classici interventi minori, come ad esempio la sostituzione degli infissi, quasi sempre realizzata da artigiani che non potranno scontare in fattura questi lavori.

Entrata in vigore solo dal 1° gennaio 2020

Tornando all'emendamento finale al DDL Bilancio, va sottolineato che la modifica non significa abrogazione immediata che sarà effettiva solo al momento della pubblicazione della Legge di Bilancio 2020 cioè dal 1° gennaio 2020. Ad oggi, quindi, le norme del Decreto Crescita e i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate in materia resteranno pienamente operativi.