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Cena natalizia con dipendenti e collaboratori: non è spesa di rappresentanza

Agenzia delle Entrate: i requisiti che caratterizzano le spese di rappresentanza, assicurandone la deducibilità, sono l’inerenza, devono cioè assolvere a finalità promozionali, la ragionevolezza e la coerenza con gli usi commerciali

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La norma sulle spese di rappresentanza torna ‘di moda’ sotto le feste di Natale: pensiamo alle classiche cene assieme a dipendenti e collaboratori dello studio professionale, che però NON possono essere annoverate fra le spese di rappresentanza, se i partecipanti sono esclusivamente i dipendenti. E’ infatti, in questo caso, del tutto assente il requisito della promozione dei prodotti/servizi o la funzione rappresentativa esterna della stessa azienda/studio professionale.

Le regole del gioco sono state stabilite dalla circolare 34/2009 dell’Agenzia, che ha fornito un quadro dei principi che consentono la deducibilità delle spese di rappresentanza individuati dalla legge finanziaria 2008 e attuati dal decreto ministeriale 19 novembre 2008. Tali spese, in sintesi, sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità (art. 108, comma 2, Tuir).

Riassumendo, la norma collega il requisito di inerenza delle spese alla gratuità e alla specifica destinazione delle stesse che devono assolvere a una finalità promozionale e di consolidamento degli affari dell’impresa.

Congruità, parametri, differenze

I parametri sono stati aggiornati dall’art.9 del d.lgs.147/2015:

  • 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro;
  • 0,6% dei ricavi da 10 a 50 milioni di euro;
  • 0,4% dei ricavi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

La differenza, quindi, la fanno i partecipanti: se sono esclusivamente dipendenti e collaboratori dell’azienda non si può parlare di spese di rappresentanza in quanto è del tutto assente il requisito dell’attività promozionale del prodotto aziendale. In tal caso si tratta quindi di spese agevolabili il cui costo è deducibile nella misura del 75% della spesa sostenuta, come quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande (art.109, comma 5 del Tuir) e nel limite del 5 per mille previsto per le spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi (art. 100, comma 1 del Tuir).