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Decreto Sisma convertito in legge: interventi in zone a bassa sismicità senza autorizzazione scritta! I dettagli

Nella legge di conversione 156/2019, fari puntati sulla modifica dell'art.94-bis del Testo Unico Edilizia, una delle pietre miliari in materia di autorizzazioni sismiche: il provvedimento esclude le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall’ambito definitorio degli "interventi rilevanti"

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AGGIORNAMENTO 8/1/2019: in merito al presente articolo, redatto in merito a quanto segnalato dal dossier ufficiale del Senato della Repubblica sull'art.9-quater del DL 123/2019 poi convertito in legge 156/2019 (disponibile in allegato), riceviamo e pubblichiamo la seguente nota di chiarimento a firma dell'ING. Antonio Lucchese del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici:

Gentilissimo Dari,

ho letto con il consueto interesse il vs ultimo articolo Ingenio sulle modifiche apportate all’art. 94_bis dalla recente legge 156/2019, a firma di Peppucci.

Al riguardo mi corre l’obbligo di formulare alcune osservazioni.

Circa le modifiche evidenziate nell’articolo, a mio avviso occorre precisare:

  1. non mi pare sia stato modificato alcun “parametro per il calcolo del valore dell’accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto”. In realtà, nell’articolo 94_bis introdotto dall’articolo 3 della legge sblocca-cantieri, il grado di pericolosità sismica delle aree nelle quali ricade la fattispecie lettera a), numero 1) veniva individuato con il valore della PGA, la quale, come è noto, risente già di alcune elaborazioni sulla base della tipologia di terreno e della orografia del sito, quindi non è un parametro assolutamente oggettivo.  Per questo motivo si è scelto di utilizzare il valore ag (accelerazione base su suolo rigido e pianeggiante) che invece caratterizza in modo oggettivo il sito. Tutto ciò, però, sia che si tratti di PGA che si tratti di ag, in ogni caso serve solo per individuare, esclusivamente sotto il profilo amministrativo di applicazione della legge, le aree nelle quali vale, come già detto, la lettera a), numero 1), indipendentemente dalle eventuali analisi sismiche locali da utilizzare nella progettazione, che non sono state oggetto di alcuna modifica.
  2. le zone a bassa sismicità 3 e 4 (per la precisione si definiscono a bassa sismicità la 3 ed a bassissima sismicità la 4), non sono state esonerate dall’autorizzazione sismica scritta  grazie alle modifiche apportate dalla recente legge 156/2019, perché di fatto già erano escluse dall’originario articolo 94 del DPR 380, che non è mai stato modificato; l’articolo 3 della legge cosiddetta sblocca-cantieri ha solo aggiunto nel  DPR 380 l’articolo 94_bis lasciando inalterato l’originario articolo 94, il quale recita chiaramente: “Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione”.

Quindi la recente modifica introdotta dalla legge 156/2019 di fatto è solo una conferma, utile per evitare interpretazioni errate che già cominciavano a circolare.


E', senza mezzi termini, la disposizione più rilevante, per i professionisti tecnici, contenuta nella cd. Legge Sisma, di conversione del decreto 123/2019 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici): l'art. 9-quater, infatti, ha modificato il testo dell'art.94-bis del dpr 380/2001 cancellando la previa autorizzazione scritta per gli interventi nelle località a bassa sismicità.

Cosa significa? Che la norma apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, peraltro già ritoccata dal decreto Sblocca-Cantieri:

  • modifica il parametro per il calcolo del valore dell’accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto;
  • esclude le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall’ambito definitorio degli “interventi rilevanti”;
  • interviene sulla definizione di interventi di “minore rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità.

In materia giurisprudenziale, segnaliamo che la Cassazione Penale, fino ad ora, sule zone sismiche 3 e 4 è sempre stata rigorosa in materia di autorizzazioni sismiche e conseguenze legate alla mancanza.

IN ALLEGATO, E' DISPONIBILE LO STRALCIO SULL'ART.9-QUATER TRATTO DAL DOSSIER UFFICIALE DEL SENATO AL DL 123/2019

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