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Milleproroghe è legge: tutte le nuove date limite per antincendio, bonus verde, verifiche vulnerabilità sismica

Tanti i differimenti di interesse per l'edilizia e i professionisti tecnici contenuti nella conversione in legge al 'classico' decreto-legge Milleproroghe, segnaliamo la proroga per il bonus verde, lo slittamento dell'adeguamento antincendio degli hotel colpiti dai recenti terremoti, la proroga dell'emergenza sisma in Emilia Romagna e tanti altri differimenti

Tanti i differimenti di interesse per l'edilizia e i professionisti tecnici contenuti nella conversione in legge al 'classico' decreto-legge Milleproroghe, segnaliamo la proroga per praticamente tutti i contributi locali riferiti a progettazione, efficienza energetica e adeguamento anstisismico, per il bonus verde, lo slittamento dell'adeguamento antincendio di hotel e altre strutture ricettive, la proroga dell'emergenza sisma in varie parti d'Italia e il differimento per le verifiche di vulnerabilità sismiche

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Ci sono davvero tantissime proroghe di interesse per edilizia e professionisti nel testo definitivo del DDL Milleproroghe (DDL 1729)che ha convertito definitivamente in legge il D.L. 162/2019 del 30 dicembre 2019, pubblicato nella GU del 31 dicembre 2019.

Il Milleproroghe 2020 è quindi legge dello Stato, e per l'entrata in vigore si attende solo la pubblicazione in Gazzetta della conversione in legge, che alleghiamo assieme ai dossier aggiornati del Parlamento.

Contributi ai comuni per lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

Il comma 8-ter dell’articolo 1, introdotto in sede referente, differisce al 30 giugno 2020 il termine entro cui i comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori.

La norma specifica che il differimento del termine previsto si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

Nello specifico, l'art. 30 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) assegna, sulla base di determinati criteri, contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio

Il comma 10-septies dell’articolo 1, introdotto in sede referente, differisce dal 15 gennaio 2020 al 15 maggio 2020, il termine (previsto dall’art. 1, comma 52 della legge di bilancio 2020) per la richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, e proroga, altresì, dal 28 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, il termine (previsto dall’art. 1, comma 53, della legge di bilancio 2020) per la definizione dell’ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale.

Ricordiamo che i commi 51-58 dell’articolo 1 della legge 160/2019 disciplinano la procedura per l’assegnazione di contributi, al fine di favorire gli investimenti, agli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni), per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Adeguamento antincendio strutture ricettive

Il comma 5 dell'articolo 3, come modificato dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente, interviene sul termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

Questi tutti i differimenti:

  • dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi;
  • dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale le predette strutture presentano, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

L'emendamento in esame lascia inoltre immutata l'originaria previsione recata dal comma 5, dell'articolo 3, la quale ha prorogato:

  • dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale;
  • dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata.

L'emendamento 3.12 NF introduce infine una disposizione relativa ai rifugi alpini, la quale prevede il differimento al 31 dicembre 2020 (dal 31 dicembre 2019) del termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:

  • dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011);
  • della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).

Verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali

Il comma 5-novies dell’articolo 6, introdotto in sede referente, differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria).

Il comma 5-decies, introdotto in sede referente, differisce al 31 dicembre 2021 il termine, per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Assunzioni nel MIBACT

Il comma 10-quater dell’articolo 7 – introdotto nel corso dell’esame in sede referente – dispone che, nel 2020, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire i posti vacanti determinatisi nei profili professionali delle Aree II e III a seguito di specifiche rinunce o cessazioni, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative a procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III Area.

Proroga bonus verde

L'art.10 comma 1 proroga per tutto il 2020 il bonus verde (o green bonus) del 36 per cento. Gli interventi ammessi all'incentivo sono:

  • sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:

  • le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
  • le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Proroga stato di emergenza ponte Morandi e sisma Molise 2018

L’articolo 15, comma 1, prevede la possibilità di estendere, fino ad una durata complessiva di tre anni, la proroga dello stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova, a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi. Il comma 2 estende la suddetta previsione anche per lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici avvenuti in Molise dal 16 agosto 2018.

Ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Il comma 5-bis dell’articolo 15, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede il differimento al 31 dicembre 2021 del termine fino al quale gli interventi di riparazione e ricostruzione, per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, possono essere attuati, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.

La norma in esame differisce al 31 dicembre 2021 il termine, scaduto il 31 dicembre 2019, previsto dal comma 9-bis dell’art. 11 del D.L. 78/2015.

Deposito di macerie, rifiuti e materiali da scavo nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017

Il comma 7-sexies dell’articolo 15, introdotto durante l'esame in sede referente, prevede il differimento al 31 dicembre 2020 dei termini (scaduti il 31 dicembre 2019) entro i quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori in questione.

Proroga stato di emergenza sisma 2012

L’articolo 15, comma 6 proroga sino al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, indicando la finalità di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.

La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza, attualmente previsto al 31 dicembre 2020, dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 74 del 2012. Si indica la finalità di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.

IL TESTO DEL DECRETO-LEGGE MILLEPROROGHE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, IL TESTO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEFINITIVA (DDL 1729) E I DOSSIER AGGIORNATI SONO DISPONIBILI IN ALLEGATO

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