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Reati paesaggistici: l'abuso va punito anche se non si vede! La sentenza

Cassazione: anche gli interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell'originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale

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Anche il manufatto interrato che "non si vede" incide sulla modifica del paesaggio e, pertanto, se realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è abusivo è va punito quale reato edilizio.

E' quel che si evince dalla sentenza 370/2020 del 9 gennaio scorso della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso contro le condanne decise dalla Corte d'Appello di Palermo per interventi edilizi realizzati in un'area tutela dell'isola di Pantelleria, relativi alla realizzazione di alcuni vani di utilizzo domestico (cucina, lavanderia, magazzino) di varia altezza (tra i 2,20 m e 2,50 m) tutti caratterizzati dal fatto di essere quasi interamente interrati e, per la parte fuori terra, comunque sottratta alla vista da un muro preesistente.

Interventi in zone tutelate: anche se non si vedono sono abusivi senza permesso

Questi interventi, nel caso specifico, sono stati realizzati in una zona vincolata (vincolo paesaggistico) e a rischio sismico, in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di altra comunicazione all'ufficio tecnico regionale.

Secondo i ricorrenti, senza una vera e propria modifica del paesaggio 'visibile' il reato non sussisterebbe o, al massimo, si tradurrebbe "in una mera violazione formale del tutto irrilevante" Quindi i giudici di primo grado e di appello - concordi nelle loro decisioni - "sarebbero pertanto incorsi in errore attribuendo visibilità esterna al manufatto in contrasto con quanto risultante dalla documentazione fotografica".

Per la Cassazione questa tesi non è condivisibile e, quindi, da respingere in quanto "in tema di tutela delle aree sottoposte a vincolo, ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, non assume alcun rilievo l'assenza di una possibile incidenza sul bene sotto l'aspetto attinente al suo mero valore estetico dovendosi invece tener conto del rilievo attribuito dal legislatore alla interazione tra elementi ambientali ed antropici che caratterizza il paesaggio nella più ampia accezione ricavabile dalla disciplina di settore, con la conseguenza che anche gli interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell'originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale".

Il senso è che il concetto di "paesaggio" supera di gran lunga quello della semplice modifica visibile, includendo al contrario ogni aspetto "astrattamente idoneo a incidere, modificandolo, sull'originario assetto del territorio sottoposto a vincolo".

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