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Costruzioni in zona sismica: l'omessa denuncia non si può sanare a posteriori

Cassazione: il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere, cioè "a sanatoria" della comunicazione richiesta dall'art. 93 TUE e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica

Cassazione: il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere, cioè "a sanatoria" della comunicazione richiesta dall'art. 93 Testo Unico Edilizia e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica

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Un'omessa denuncia amministrativa per la realizzazione di un'opera in zona a rischio sismico non si può sanare 'a posteriori'.

Lo ha chiaramente affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 51652/2019, che ha confermato la condanna dell'imputato alle pene di legge in ordine ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 71, 72 e 95 del dpr 380/2001 per aver realizzato opere in totale difformità dalla concessione edilizia ottenuta e senza osservare le disposizioni previste dalla disciplina sulle costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in zona sismica.

Antitismisca: no alla comunicazione ex post

La difesa sostiene che sussista una violazione dell'art. 546 coc. proc. pen. e la mancanza assoluta di motivazione rispetto alla documentazione che attestava la idoneità sismica delle opere, prodotta sin dal primo grado, e che avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di estinzione dei reati edilizi diversi da quello urbanistico strettamente inteso.

Ma la Cassazione smonta questa tesi chiarendo subito che la Corte d'Appello aveva già esaminato la doglianza circa l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, della documentazione che attestava la compatibilità delle opere con la disciplina tecnica prevista per le costruzioni in cemento armato ed in zona sismica, correttamente escludendo che la stessa potesse spiegare l'effetto estintivo dei relativi reati, posto che le comunicazioni erano state effettuate successivamente alla realizzazione delle opere, al fine di ottenerne la regolarizzazione sul piano amministrativo.

Insomma: il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 del dpr 380 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 del medesimo dpr alle sole contravvenzioni urbanistiche (Sez. 3, n. 19196 del 26/02/2019, Greco, Rv. 275757; Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino e aa., Rv. 246462).

La sanatoria vale per le contravvenzioni urbanistiche, non per quelle sismiche

Questo principio, sottolinea la Corte suprema, è certamente estensibile anche ai reati previsti dagli artt. 71 ss. del dpr 380 per la violazione della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Diversamente dalla previsione di cui all'art. 45, comma 3, non v'è, di fatti, alcuna disposizione che preveda l'estinzione di detti reati nel caso di tardivo adempimento degli obblighi omessi, o, più in generale, di "sanatoria" amministrativa delle violazioni e, in forza della citata disposizione, lo stesso accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Conforti, Rv. 261099).

Denuncia e autorizzazione sismica sono due cose diverse: chiarimenti

A scopo informativo, chiariamo che:

  • la denuncia di lavori in zona sismica è normata dall'art.93 del TUE, il quale dispone che, nelle zone sismiche, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori. I progetti relativi ai lavori in zona sismica sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonchè il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art.65;
  • l'autorizzazione sismica è invece normata dall'art.94, il quale dispone che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'art.83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori
Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori

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