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L'auto di lusso del professionista non è un bene strumentale e può essere confiscata. Ecco quando

CTP Reggio Emilia: l’auto utilizzata dal professionista nello svolgimento della proprià attività lavorativa non può essere considerata strumentale, da qui è da considerarsi legittima l’iscrizione del fermo amministrativo da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione

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Se utilizzate un SUV di lusso anche per esercitare la professione,l'auto può considerarsi bene strumentale in senso stretto? Dipende. Non sempre, comunque, può essere considerato bene strumentale l'auto che serve (anche) per lavorare ma non solo per quello.

Così si espressa di recente la CTP di Reggio Emilia n.323.02.19 dello scorso 30 dicembre, che ha dato l'ok al fermo amministrativo, disposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per il Porche Cayenne di un professionista del settore fiscale che utilizzava l'automobile per lo svolgimento della propria attività e pertanto, secondo lui, da considerarsi quale bene strumentale.

Non per i giudici tributari, per i quali il criterio della strumentalità ha carattere relativo frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete condizioni di esercizio dell'attività svolta dal contribuente. Nel nostro caso, trattandosi di attività professionale di natura strettamente intellettuale, a differenza di altri beni, l'autovettura ad uso promiscuo non è strettamente indispensabile alla professione.

Conta, quindi, l'assoluta indispensabilità del mezzo per lo svolgimento della professione. La domanda, quindi, è: per un architetto o un ingegnere che devono seguire dei lavori e dei cantieri, magari fuori città, non è indispensabile l'automobile? Si può parlare di attività strettamente intellettuale? E l'uso è esclusivo o promiscuo?

Uso esclusivo dell'auto per il professionista

Per gli autoveicoli - e in particolare per le vetture -, la valutazione del perimetro 'bene strumentale' è quindi piuttosto sfumata. Un autocarro difficilmente viene utilizzato per altri scopi, ad esempio personali, ma l’uso esclusivo aziendale di un’auto va determinato con accortezza.

La discriminante, anche per quanto segnalato in merito da alcune pronunce recenti della Cassazione (vedi la n.31031/2018) è l’indispensabilità dei veicoli per l’esercizio stesso dell’impresa (o della professione) ovvero la circostanza che l’attività dell’impresa/professionista, senza quei veicoli, non possa essere esercitata (beni strumentali strictu sensu).

E' proprio tale caratteristica che distingue i veicoli strumentali a uso esclusivo da quelli a uso promiscuo che, pur essendo strumentali all’attività (generica) d’impresa, non sono indispensabili per il suo esercizio.

Possiamo quindi affermare con certezza che l'automobile, anche di lusso, del professionista tecnico è un bene strumentale ad uso promiscuo? "Ni", nel senso che di volta in volta andranno valutate le situazioni diverse che si presenteranno.

Le regole del fermo amministrativo

Tornando alla confisca, l'art. 86 del dpr 602/1973, che disciplina la procedura di iscrizione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati prevedendo che "la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai co-obbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i co-obbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione".

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