Data Pubblicazione:

Compatibilità paesaggistica delle opere: i dinieghi della Sovrintendenza devono essere motivati nel dettaglio

Tar Veneto: i "no" alle opere devono essere motivati e, valutando la compatibilità di un intervento con i vincoli paesaggistici, i sovrintendenti devono spiegare nel dettaglio perchè quel progetto non va realizzato

progettazione-carte-700.jpg

Non si può negare l'autorizzazione paesaggistica ad un intervento edilizio motivandolo in maniera generica e stereotipata, ad esempio "negative interferenze con le partiture architettoniche" della facciata dell'edificio, e con "la percezione del delicato contesto sottoposto a tutela paesaggistica", per cui "l'intervento non è compatibile con i valori espressi dall'ambito paesaggistico vincolato".

Lo ha affermato il Tar Veneto nella rilevante sentenza 108/2020 dello scorso 30 gennaio, che se da un lato fornisce delle linee guida alle Sovrintendenze italiane in materia di compatibilità paesaggistica, dall'altro potrebbe indurre più di un ricorso per 'scarse motivazioni del diniego'.

Nel caso specifico, si trattava di installare all'esterno di un negozio un motore per garantire la climatizzazione interna dei locali. L'autorizzazione paesaggistica era stata richiesta, l'imprenditore aveva ottenuto l'ok dal Comune, ma la Sovrintendenza aveva stoppato tutto.

Per i giudici amministrativi la motivazione adotta dai sovrintendenti non è accettabile, in quanto "carente di motivazione in relazione ad elementi rilevanti che erano stati rappresentati nella domanda, quali le ridotte dimensioni del manufatto, il suo posizionamento a ridosso del soprastante poggiolo del piano primo, e la disponibilità alla installazione di mascheratura e sistemi di mimetizzazione con la parete, tutti elementi potenzialmente idonei ad influenzare un giudizio di compatibilità, che tuttavia è stato formulato senza averli considerati (o almeno senza dare conto di averlo fatto)".

Compatibilità paesaggistica: cosa deve contenere un parere

Attenzione però: qui la motivazione è pure carente per non avere contemplato gli elementi necessari nell'iter logico di qualsiasi giudizio di compatibilità (o meno) paesaggistica. Mancano infatti:

  • la descrizione del manufatto (cioè nella fattispecie sia del condizionatore che dall'edificio e del suo prospetto);
  • la descrizione del contesto tutelato in cui esso si colloca;
  • la descrizione del rapporto tra l'uno e l'altro, dell'impatto visivo del primo sul secondo; e delle ragioni per cui esso è disarmonico o addirittura intollerabile. (Cfr Cons. Stato IV 4707/16; TAR Veneto II 450/19).

 

Compatibilità paesaggistica: la nuova massima

Di fatto, le indicazioni contenute in questa pronuncia diventano valide in tutti i casi nei quali una Sovrintendenza debba esprimersi sulla compatibilità paesaggistica di un'opera edilizia: la linea da tenere, secondo il Tar, è quella di "esplicitare i motivi di contrasto tra le opere da autorizzare e le ragioni della tutela"

Ma nel nostro caso l'interferenza negativa con il prospetto dell'edificio, che è l'unica ragione concreta espressa nel parere, non dice nulla circa l'effetto sul quadro d'insieme che è l'unico oggetto della tutela.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi