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Il grande gazebo è abusivo senza permesso! Quando si passa il confine dell'edilizia libera

Tar Brescia: il gazebo di rilevanti dimensioni al servizio di un’attività commerciale non è un manufatto precario e richiede il permesso di costruire

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Dopo la pergotenda, un altro potenziale e ricorrente 'problema' per chi vuole realizzare opere è il gazebo. La domanda è sempre la stessa: serve il permesso di costruire? O basta una SCIA? Oppure è tutto libero?

Ci viene in soccorso, come sempre, la giustizia amministrativa: stavolta l'oggetto del contendere è un gazebo a pianta rettangolare di dimensioni 5 x 6 metri e altezza massima di 3,50 metri, con struttura portante in pilastrini di ferro, telaio di copertura di tubolari metallici e rivestimento di materiale plastico di colore verde, adiacente ad un ristorante.

Il proprietario lo realizza senza permesso e senza autorizzazione paesaggistica, il comune gli intima la demolizione con messa in pristino. Lui ricorre sostenendo che l'intervento costituisce un semplice elemento di arredo amovibile, aperto su tutti i lati, tamponato con un telo di plastica di esigue dimensioni, non stabilmente infisso al suolo e privo di elementi in muratura e che pertanto rientrerebbe nell’attività edilizia libera, senza necessità di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica..

A rinforzo sostiene altresì che, quand'anche non rientrasse nell’alveo dell’attività edilizia libera, l'opera in questione sarebbe quanto meno realizzabile previa SCIA, in assenza di un’alterazione della sagoma dell’edificio (ne deriverebbe l’assoggettamento al regime di cui all’art. 37 del T.U. che prevede, in caso di violazione, la sola sanzione pecuniaria).

Chi ha ragione?

Gazebo: definizione

Il Tar parte circoscrivendo l'opera. Dal punto di vista tecnico-giuridico il gazebo è caratterizzato da una struttura costruttiva leggera e aperta, che consente il passaggio di luce e aria facilitando l’ombreggiamento e la protezione delle persone durante la sosta. Esso è tipicamente privo di pareti e di un tetto o solaio propriamente detti, ma è dotato di una copertura impermeabile facilmente amovibile.

Ma dalla descrizione contenuta nella relazione di sopralluogo del Comune si evince che i pilastrini e la copertura di materiale plastificato hanno formato un nuovo volume che, per consistenza e tipologia, risulta agevolmente utilizzabile in via autonoma e separata rispetto all'edificio principale (del quale amplia la fruibilità).

In altre parole: questo 'gazebo' risulta destinato a soddisfare esigenze durevoli nel tempo e implica un incremento del carico urbanistico, con un’autonoma identità edilizia. Qui, di fatto, si passa il confine dell'edilizia libera.

Gli interventi di nuova costruzione

La nostra opera, quindi, rientra nell'alveo dell'art. 3 comma 1 lettera e.5 del dpr 380/2001, che reputa interventi di nuova costruzione “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.

I descritti interventi non sono dunque automaticamente classificati nell’alveo dell’attività edilizia libera, viceversa regolata dall’art. 6, che al comma 2 lett. b) - in vigore alla data di adozione dell’atto impugnato - contempla “le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni”.

La circostanza che una struttura sia semplicemente “appoggiata” al suolo non la rende di per se riconducibile nell’ambito della c.d. edilizia libera. Solo le opere agevolmente rimuovibili, funzionali a soddisfare un’esigenza oggettivamente temporanea, destinata a cessare dopo il breve tempo entro cui si realizza l'interesse finale, possono dirsi di carattere precario e, in quanto tali, non richiedenti il permesso di costruire.

Nel nostro caso, il manufatto è di dimensioni non trascurabili (30 mq.) ed è collocato all'esterno del fabbricato destinato a ristorante per un verosimile utilizzo continuativo. Peraltro, un concorrente fattore ostativo è rappresentato dall’assenza dell’autorizzazione paesaggistica (cfr. vincolo di cui all’art. 142 comma 1 lett. c del D. Lgs. 42/2004, per l’insistenza nella fascia di rispetto di 150 metri dal Fiume Oglio).

Anche rispetto a quest’ultimo, in definitiva, l’ordine di demolizione si configura come atto dovuto.

LA SENTENZA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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