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Relazione tecnica o tavola progettuale: cosa prevale in ottica di titolo edilizio?

Consiglio di Stato: in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima

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Quando in mezzo al condono edilizio si infilano le tavole progettuali e le relazioni tecniche dei professionisti tecnici, cosa succede? Il caso di cui si occupa il Consiglio di Stato nella sentenza 8390/2019 è molto particolare, ma interessante.

Un privato aveva presentato ad un comune una domanda di condono edilizio per aver realizzato abusivamente, nell’area del sottotetto, un bagno, un ripostiglio ed un angolo cottura.

Mancata corrispondenza tra relazione tecnica e planimetria progettuale

Il comune respingeva la richiesta a causa della mancata corrispondenza tra lo stato di fatto relativo all’ultima concessione edilizia sul fabbricato e quello indicato come antecedente all’intervento abusivo. Negli elaborati allegati alla concessione edilizia originaria, modificata poi con concessione in variante, si prevedeva un sottotetto completamente chiuso su ogni lato, mentre nello stato di fatto antecedente all’intervento abusivo venivano riportate numerose aperture.

Non solo: il riferimento, contenuto nella relazione tecnica allegata alla richiesta di condono, ai disimpegni ricavati nei sottotetti dai quali si accede alle terrazze può riferirsi solo alle altre unità immobiliari del fabbricato che però non riguardano la proprietà del signor Neri, atteso peraltro che alla terrazza di proprietà di quest’ultimo si accede tramite una scala coperta con “bow-window”.

Veniva quindi disposta la demolizione delle opere, ma il cittadino ricorreva al Tar ottenendo l’annullamento del provvedimento di diniego di condono edilizio adottato dal Comune, che motivava la decisione sul presupposto che, anche dopo l’acquisizione di documenti da parte del Comune, emergeva nella relazione tecnica descrittiva dell’intervento assentito con la concessione edilizia che “l’accesso alle terrazze del piano copertura avverrà attraverso dei disimpegni ricavati nei sottotetti”, con conseguente eliminazione delle “scalette esterne in metallo di collegamento tra il piano primo ed il piano terrazze, non più necessarie”.

Posto che nella tavola 3V di progetto del medesimo intervento, relativa al piano di copertura dell’edificio, non appaiono riportate aperture nel sottotetto, poteva rilevarsi una discrasia (costituita dalla discordanza tra dato letterale e segno grafico) tra quanto descritto nella relazione tecnica e ciò che era rappresentato graficamente nella tavola progettuale, ma tale contrasto, ad avviso del primo giudice, era superabile per il principio secondo il quale va data preferenza al dato letterale contenuto nella relazione piuttosto che al segno grafico illustrato nel progetto, secondo quanto si è affermato in giurisprudenza con riferimento ad analoghe fattispecie riguardanti i piani urbanistici.

Il processo di formazione del titolo edilizio

L’appello al Consiglio di Stato da parte del comune viene respinto poiché, in caso di discrasia tra il contenuto della relazione tecnica allegata alla domanda di condono e segno grafico presente nel progetto disponibile presso il comune, deve darsi prevalenza al primo.

Nello specifico, con riferimento al processo di formazione del titolo edilizio, viene chiarito che:

  • il titolo edilizio scaturisce dalla compresenza tanto della descrizione letterale dell’opera, contenuta nel testo della concessione, quanto della sua rappresentazione grafica, ricavabile dalle tavole progettuali;
  • solo ed esclusivamente in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nella tavola progettuale, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico;
  • tale conclusione va acquisita sulla base dello stesso principio statuito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2012 n. 1644) in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, che dunque non trova limitazioni di applicazione estensiva al processo di formazione dei titoli edilizi. 

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