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Bonus Facciate, tana libera tutti: ecco regole e guida ufficiale dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare e la guida ufficiale sul Bonus Facciate, detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

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Ci siamo, il Bonus Facciate ora ha tutto, va solo preso il prima possibile. L'Agenzia delle Entrate è infatti uscita, nel giorno di San Valentino, con la circolare e la super guida alla nuovissima detrazione fiscale prevista dall'art.1 commi da 219 a 214 della Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019). Ciò significa che ci sono tutte le condizioni per chiedere questo nuovo bonus.

La circolare n. 2/E del 14 febbraio fornisce, infatti, i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio. La guida invece fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere ai contribuenti di fruire della detrazione d’imposta dedicata al restauro delle facciate degli edifici.

Vediamo tutto.

Bonus Facciate: i lavori ammessi allo sconto fiscale

Il Bonus Facciate è un nuovo sconto fiscale che consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa. Possono beneficiarne tutti.

Ai fini del riconoscimento del bonus, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi". Attenzione, quindi: si tratta degli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Qualche sempio di lavoro ammesso? Devono riguardare il rinnovo e il consolidamento della facciata esterna dell’edificio, incluse:

  • la mera tinteggiatura o pulitura della superficie o per i balconi o per eventuali fregi esterni;
  • i lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio;
  • le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi;
  • gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifici, se soddisfano i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.
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Le zone di fruizione

Attenzione, però: una condizione importante per poter beneficiare del Bonus Facciate è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Vediamo bene le caratteristiche di queste zone:

  • la Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Le zone escluse dal beneficio

Sono quindi esclusi tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano in queste zone:

  • Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B);
  • Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
  • Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C;
  • Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

I soggetti ammessi al beneficio

Di fatto, il Bonus Facciate è per tutti. Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Il calcolo della detrazione del Bonus Facciate

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali: si fa riferimento al criterio di cassa, ovvero, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Esempio: un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, ma con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà sì la fruizione del “bonus facciate” ma solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali: si fa riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Cosa fare per fruire del Bonus

I contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Inoltre, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

NB - possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si applicano anche le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l’Ecobonus dal decreto 19 febbraio 2007 e che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

È obbligatorio, infine, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione indicata nella circolare 2/2020, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, ecc.

Come si utilizza lo sgravio

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Inoltre, i contribuenti interessati non possono:

  • cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante
  • optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

LA CIRCOLARE N.2/2020 E LA GUIDA COMPLETA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

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