Il criterio determinante, ai fini della fruizione del Bonus Facciate 90%, è la possibilità di essere o meno visibile da strada o da suolo ad uso pubblico
Sappiamo tutti cos'è una facciata? Ni, nel senso che bisogna distinguere tra la definizione architettonica e quella ai fini fiscali, cioè ai fini della detrazione Bonus Facciate.
Il Bonus Facciate è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (art.3, comma, 1, lett. d del dpr 380/2001).
Nella definizione 'classica' di facciata rientrano "i parapetti delle terrazze e delle balconate che, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, consentendone godimento esclusivo e possibilità di affaccio e, dall’altra, si pongono come elementi esterni aventi un’attitudine funzionale legata al decoro dell’edificio, che è bene di godimento collettivo" (App. Salerno 16 marzo 1992, in Giur. merito 1994, 52).
Ma per l'Agenzia delle Entrate, che lo specifica nella sua recente guida al Bonus, l’agevolazione riguarda “tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. […] Sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”.
Quindi, per chiarire, la discriminante è la visibilità della facciata da una strada o da un suolo ad uso pubblico:
L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Ci sono evidentemente casi limite dove le facciate sono visibili 'solo' in parte (cioè non completamente). L'Agenzia delle Entrate, sotto questo aspetto, non ha fornito chiarimenti precisi, per cui ci sarà da attendere qualche 'interpello' in materia per avere un quadro più definito.
Si tratta di fare il punto sulle diverse agevolazioni possibili, visto che non esiste solo il Bonus Facciate. Ad esempio, in caso di intervento su tutte le superfici opache verticali è possibile accedere al Bonus facciate solo per la parte “visibile da strada” e al 50% o 65% in funzione dell’intervento per le superfici rivolte verso l’interno.
Quindi, per un intervento di isolamento a cappotto e rifacimento di balconi, nonché scossaline e pluviali:
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