Bonus facciate
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Come funziona il corretto calcolo della superficie dell'intervento edilizio nel Bonus Facciate

Secondo l'ANIT, il metodo illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare-guida contrasta con le norme sulla prestazione energetica degli edifici

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Probabilmente, sarà necessario un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità per il corretto calcolo della superficie dell'intervento edilizio sulla facciata, ai fini della fruizione del Bonus Facciate stesso.

Lo si evince leggendo attentamente il punto 4 dello speciale ANIT (Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico) dedicato alla nuova misura prevista dalla Legge di Bilancio 2020, nello specifico l'art.1 comma 220, che recita:

Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto, n.90.

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Guida al Bonus Facciate 2020: tutti i dettagli e le risposte ai dubbi più frequenti

I requisiti minimi di efficienza energetica

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

L'ANIT evidenzia che il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.

Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Le incongruenze tra Agenzia delle Entrate e DM Requisiti minimi

Secondo il comma 220, quindi "(…) I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (...)". Il calcolo del 10% sembra riferito all’intonaco e non alla superficie disperdente totale, come se, nel caso avessi superfici senza intonaco queste non vadano considerate nella valutazione.

Non solo: in base al DM 26 giugno 2015 nel caso di interventi che insistono sull’intonaco, la superficie di intervento da considerare nella valutazione del 10% risulta tutta la superficie di intervento, a prescindere dalla sua conformazione o finitura.

Non si possono escludere dai calcoli della superficie di intervento parti “che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio -”. Le opere escluse dall’applicazione dei requisiti minimi di legge sono sostanzialmente identificate dalla dicitura “ininfluenti dal punto di vista termico”, quindi l’intervento sull’intonaco non è considerato ininfluente se non nel caso di rifacimento di una piccola parte.

Quindi, ricapitolando: l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.2 /E del 14 febbraio 2020 e la guida “Bonus Facciate” introduce di fatto una modifica al calcolo della percentuale di intervento, visto che "nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibili interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente".

E' un'interpretazione che non ha alcun riscontro ed è in contraddizione con la richiesta di rispettare il DM 26/6/2015 come vincolo di accesso alla detrazione. Per questo, probabilmente arriverà un chiarimento.

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