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Opere edilizie al limite: per il torrino-scala serve il permesso di costruire. Ecco perché

Cassazione: la costruzione di un torrino-scala deve essere qualificata come costruzione di un vano, tanto da necessitare di apposita autorizzazione costituendo illecito penale la sua edificazione in assenza di apposito assenso da parte della PA

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Il torrino-scala è un vano o un volume tecnico? L'enigma viene risolto nella sentenza 6257/2020 dello scorso 18 febbraio della Corte di Cassazione, che ha imposto ad una cittadina la demolizione dell'opera in quanto abusiva.

Torrino-scala: qualificazione urbanistica e aumento di volume

Il torrino scala è una sopraelevazione, non un volume tecnico. Così si era espresso nel maggio del 2014 il Consiglio di Stato in una sentenza simile a questa. Ma non tutte queste opere hanno lo stesso impatto. Dipende quindi, dall'aumento di volume che deriva dalla creazione di quest'opera.

Secondo la ricorrente del caso di specie, la Corte di appello avrebbe erroneamente disapplicato e non considerato la licenza edilizia e la concessione edilizia in sanatoria relative all'immobile in oggetto, e non avrebbe valutato che il torrino-scala di cui all'ordinanza costituirebbe volume tecnico, privo di autonomia funzionale e non abitabile, necessario al riparo ed allo smonto della scala sul terrazzo, oltre che ad alloggiare e contenere il serbatoio di riserva per l'acqua ed i quadri elettrici. Ne consegue, sempre secondo la ricorrente, che le istanze di condono edilizio a suo tempo presentate potrebbero, allo stato, trovare accoglimento, non risultando motivi ostativi; con la precisazione conclusiva, peraltro, che il medesimo torrino potrebbe oggi esser realizzato anche mediante SCIA, pur in sanatoria, non determinando aumento volumetrico e carico urbanistico.

Ma per i giudici della Cassazione queste osservazioni sulle caratteristiche della costruzioni sono del tutto irrilevanti in sede di legittimità posto che limitano a svolgere considerazioni di merito che non riguardano il sindacato della corte suprema.

L'impugnazione si limita ad una considerazione di puro merito, quindi irricevibile da questa Corte, secondo la quale il torrino costituirebbe in realtà un volume tecnico e, pertanto, sarebbe escluso dal novero degli illeciti edilizi, come da giurisprudenza amministrativa ampiamente riportata.

Un argomento fattuale, si ribadisce, e con il quale - in modo non consentito - si tende ad assegnare allo stesso bene un carattere diverso da quello riconosciuto da una sentenza ormai irrevocabile; un argomento, peraltro, dal quale la ricorrente fa anche discendere una considerazione meramente ipotetica, pertanto inammissibile, secondo cui le domande di condono edilizio presentate ed ancora pendenti dovrebbero oramai poter trovare positivo esito ("Possono essere rilasciate senza motivi ostativi"), attesa, per l'appunto, la natura di volume tecnico dell'abuso realizzato, che non determinerebbe aumento volumetrico e carico urbanistico. Quel che, tuttavia, è stato escluso con pronuncia ormai coperto da giudicato.

Il torrino di 20 mq non è un volume tecnico

In ogni caso, qui si tratta della realizzazione di due rampanti di scala in cemento armato e correlativo torrino di 20 metri quadrati, per la quale peraltro la stessa ricorrente era già stata condannata in precedenza. Successivamente era stata presentata domanda di condono edilizio ma il Comune aveva negato il rilascio di permesso di costruire in sanatoria per le opere indicate, tanto che la stessa ricorrente aveva comunicato la volontà di procedere in proprio alla demolizione degli abusi.

Il torrino, quindi, è un contenitore di un vano scala finalizzato a consentire l’accesso 'da...a', e non può essere considerato alla stregua di un vano tecnico privo di qualunque autonomia funzionale che contiene solo impianti.

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