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Lavori edilizi, cantiere e Coronavirus: la guida ANCE per affrontare il momento di emergenza

In un vademecum ANCE, tutte le procedure per tutelare la salute ai tempi del Coronavirus (Covid-19) senza far scadere i titoli abilitativi

In un vademecum ANCE aggiornato al DPCM 22 marzo 2020 e al DL Cura Italia, tutte le procedure per tutelare la salute ai tempi del Coronavirus (Covid-19) senza far scadere i titoli abilitativi e le indicazioni dell'ultim'ora sui cantieri da chiudere e i codici ATECO essenziali

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L'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha redatto una guida completa (quinto aggiornamento, 25 marzo 2020) cui attenersi in cantiere "ai tempi dell'emergenza Coronavirus". La guida è stata aggiornata al DPCM 22 marzo 2020, l'ultimo emesso dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, che ha inasprito ulteriormente le restrizioni su tutto il territorio italiano indicando innovando in modo sostanziale la gestione dei cantieri di edilizia privata, perché finora non era mai stata disposta, con provvedimento governativo nazionale, la sospensione dell’attività dei cantieri edili.

I codici ATECO e le novità dell'ultim'ora

Non solo: nelle ultime settimane si sono susseguiti una serie di provvedimenti di natura legislativa e amministrativa, emanati dalle diverse autorità nazionali, regionali e comunali, i quali, nel comune fine di contrastare l’emergenza sanitaria, hanno portato progressivamente ad una drastica riduzione delle attività lavorative/produttive che possono continuare ad operare. Le decisioni assunte, e i loro contenuti hanno avuto e stanno avendo riflessi rilevanti per l’attività dell’edilizia privata per cui, rispetto alle indicazioni che finora erano state fornite, se ne aggiungono altre che sono strettamente connesse alla sospensione dei cantieri la cui attività non rientra tra quelle consentite secondo il nuovo DPCM 22 marzo 2020 e la lista dei Codici Ateco ad esso allegata, peraltro aggiornata dal decreto del MISE del 25 marzo 2020, che ha modificato l'elenco delle attività essenziali cancellando anche alcune attività collegate all'edilizia, pertanto non più ammesse.

La sovrapposizione dei provvedimenti emergenziali

Con decreto-legge n.19 del 25 marzo, in vigore dal 26 marzo, è stato chiarito finalmente l'ordine della regolamentazione tra provvedimenti statali, regionali e comunali: si rimanda all'articolo dedicato per i dettagli.

Le indicazioni di carattere generale

Le indicazioni contenute nel documento possono servire per evitare che, dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.

Il DPCM 22 marzo 2020 ha innovato in modo sostanziale la gestione dei cantieri di edilizia privata, perché finora non era mai stata disposta, con provvedimento governativo nazionale, la sospensione dell’attività dei cantieri edili (il precedente DPCM 11 marzo 2020 non aveva disposto la sospensione d’ufficio dell’attività dei cantieri edili al contrario, invece, di quanto espressamente fatto per buona parte delle attività commerciali).

Il DPCM 22 marzo 2020 ha, infatti, sospeso, con decorrenza dal 23 marzo 2020 e, per il momento, fino al 3 aprile 2020, l’attività di molti cantieri (fatta eccezione per le attività ammesse secondo la lista dei Codici ATECO). E’ stata prevista una norma di salvaguardia che consente il proseguimento fino al 25 marzo delle attività necessarie per attuare la sospensione (28 marzo per le sospensioni arrivate con DM del MISE 25 marzo 2020).

Quindi, sintetizzando, ci troveremo con:

  • cantieri in attività fino al 22 marzo 2020 con eventuale prosecuzione sino al 25 marzo (o in attività fino al 25 marzo con eventuale prosecuzione fino al 28 marzo) per le opere necessarie alla chiusura e messa in sicurezza del sito;
  • cantieri che avevano già sospeso l’attività: - per decisione del committente, per decisione congiunta (committente / appaltatore), per decisione unilaterale dell’appaltatore a seguito anche delle indicazioni in materia di sicurezza delle attività e dei luoghi di lavoro; - perché richiesto da provvedimento del governatore regionale o imposto da provvedimento delle autorità di pubblica sicurezza.

 


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Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i LINK alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Opere seguite per conto di committente privato

Cantieri in attività alla data del 22 marzo 2020

  • qualora non vi avesse già provveduto, con apposito verbale, la committenza, l’appaltatore deve dare comunicazione immediata al committente e alla direzione lavori che i lavori sono o stanno per essere sospesi in conseguenza del DPCM del 22 marzo 2020;
  • nel verbale o nella comunicazione di sospensione dell’attività del cantiere è necessario che sia effettuata o richiesta una verifica circa lo stato di avanzamento delle opere, la situazione complessiva del cantiere e di tutte le attrezzature e macchinari ivi presenti (ed eventuali e relativi contratti di noleggio), la necessità di eseguire interventi di messa in sicurezza e la stima dei relativi costi.

Cantieri che hanno sospeso l'attività prima del 22 marzo 2020

  • l’impresa avrebbe già dovuto inviare, come indicato nelle precedenti versione di questa Guida, apposita comunicazione di sospensione al committente e alla direzione lavori specificando i motivi che impedivano la prosecuzione delle opere;
  • in alternativa, l’impresa dovrebbe avere già richiesto al coordinatore della sicurezza per conto del committente l’aggiornamento del piano di sicurezza comunicando contestualmente la sospensione dei lavori sino alla consegna dell’aggiornamento del predetto piano.

Lavori edilizi: sospensione e comunicazione al comune

Le imprese devono presentare al Comune in cui sorge il cantiere una comunicazione cautelativa, finalizzata a

  • comunicare il rinvio dell’inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l’effettivo avvio dei lavori);
  • sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);
  • chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione.

Nella comunicazione andrà indicato che la sospensione è conseguente alle indicazioni del DPCM 22 marzo 2020 e del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

In ogni caso alla ripresa delle attività sarà opportuno inoltrare al Comune una ulteriore comunicazione in tal senso.

Ai fini della sospensione/rinvio dei lavori si ritiene che sia applicabile quanto stabilito dall’articolo 103 del DL 18/2020 ossia la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020 dei titoli e delle autorizzazioni scadute/in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. È evidente che nella legge di conversione del decreto legge il termine del 15 aprile sarà quasi sicuramente posticipato ad altra data.

Procedure edilizie: proroga validità e sospensione termine dei procedimenti amministrativi

Dal 17 marzo 2020 sono in vigore le disposizioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha previsto la “conservazione della validità” fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (art. 103 comma 2). La formulazione sembrerebbe ricomprendere anche i titoli edilizi di qualunque natura (es. Permesso di costruire, SCIA ecc.) nonché tutte le autorizzazioni (paesaggistiche, ambientali ecc.) scadute/in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Non solo: il medesimo decreto ha previsto anche la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d’ufficio) che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data nonché la proroga o il differimento dei termini che comportino la formazione di forme significative di silenzio da parte dell’amministrazione (es. silenzio assenso o silenzio rigetto). In questi casi non si dovrà tenere conto per il computo dei relativi termini del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 (art. 103 comma 1 primo periodo e terzo periodo). Per i lavori già avviati tale sospensione potrebbe avere dei riflessi nel caso in cui ad esempio sia pendente un procedimento di variante.

Procedure edilizie: sospensione versamenti oneri di urbanizzazione, costi di costruzione e altri oneri comunali

In assenza di una norma statale di sospensione dei versamenti dovuti a titolo di contributo di costruzione di cui all’articolo 16 dpr 380/2001 ovvero di tributi comunque denominati per l’occupazione del suolo pubblico (Tosap, cosap, ecc. sia per i ponteggi, che per le aree di cantiere ubicate su area pubblica), si consiglia l’attivazione di una iniziativa associativa in tal senso a livello locale, considerata la competenza dei comuni in materia.

In particolare si potrebbe richiedere al comune un provvedimento di sospensione dei termini dei versamenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e il conseguente pagamento entro i 180 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza ovvero con altri termini.

Contratti preliminari di compravendita

Nei contratti preliminari di compravendita di immobili in corso di costruzione o ristrutturazione integrale o nelle altre forme precontrattuali ad esse assimilate (es. promesse unilaterali di acquisto) sono previsti, in genere:

  • un termine entro cui i lavori devono essere terminati o quello entro cui deve essere stipulato;
  • i termini per i pagamenti dei ratei intermedi del prezzo convenuto.

Nel caso di sospensione dei lavori, come sopra descritto, sarà necessario darne immediata comunicazione al promissario acquirente nelle forme indicate nel contratto o, se non espressamente previste, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al fine di definire, non appena possibile, nuovi termini di adempimento.

Terre e rocce da scavo

Le norme sulle terre e rocce da scavo prevedono la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) al termine delle attività.

Per i cantieri non soggetti a VIA-AIA e per quelli soggetti a VIA-AIA con volumi di scavo sino a 6000 mc, il termine per presentare il DAU può essere prorogato, al massimo per 6 mesi, solo per cause “sopravvenute, impreviste o imprevedibili”. Se la proroga non è concessa il materiale è comunque considerato un rifiuto.

Lavoro e spostamenti

Neppure l'ultimo decreto, il DPCM 22 marzo 2020, sancisce il blocco totale dell’attività lavorativa edile sul territorio nazionale.

In particolare, con la nuova ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, dal 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020. Restano inoltre sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1.

Fermo restando quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, il provvedimento del 22 marzo 2020 vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative.

Nell’ambito dell’attività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare gli interessati negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà procedere attraverso un'autodichiarazione (in corso di modifica proprio in virtù del DL 19/2020) che potrà essere resa anche in seduta stante attraverso la compilazione del seguente modulo in dotazione agli operatori delle forze di polizia e della forza pubblica.

Sicurezza dei lavoratori

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cd “Cura Italia”, prevede che i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1metro, utilizzano, come dispositivi di protezione individuale (DPI) (la cui definizione è riportata all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Si ricorda che la mascherina chirurgica non protegge il lavoratore dall’esposizione agli agenti potenzialmente pericolosi (polveri, fibre, ecc) presenti in cantiere. È pertanto ovvio che, in tali casi di esposizione, rimangono indispensabili gli idonei DPI (FFP2 e FFP3).

Smart working

Al fine di contenere sull'intero territorio nazionale la diffusione del virus COVID-19 è stata prevista l’attivazione della modalità lavorativa “smartworking”.

Sul punto si segnala che, da ultimo, il DPCM 11 marzo 2020, ha nuovamente raccomandato all'art.1 comma 1 n.7) lett.a) la massima attuazione, da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in modalità a distanza.

Sul punto, è stato altresì specificato, all’art. 1, co.1, num 9) che dovranno essere favorite, limitativamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

E' stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di far ricorso alla disciplina del lavoro agile:

  • anche in assenza di un preventivo accordo con il lavoratore;
  • assolvendo agli obblighi di informativa (sui rischi generali per la salute e sicurezza sul lavoro) in via telematica (anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL).

E’ stata, inoltre, predisposta una modulistica semplificata per l’attivazione dello “smart working”.

Permessi e ferie

Il DPCM 11 marzo 2020 ha nuovamente incentivato, all’art. 1, comma 1, num. 7), lett. b), l’utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Sul punto, è stato altresì specificato, all’art. 1, co.1, num 9) che dovranno essere favorite, limitativamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Imprese fornitrici

Le nuove limitazioni imposte dal DPCM non determinano il blocco delle merci sul territorio nazionale.

Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere.

Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento. Si suggerisce di far adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura:

  • a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti;
  • b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di almeno un metro tra le persone.

Opere pubbliche

Ai sensi del recente DPCM 22 marzo 2020, l’esecuzione degli appalti pubblici può continuare solo a condizione che si tratti di attività la cui prosecuzione risulti consentita dal DPCM stesso.

Ai sensi della lettera a) di quest’ultimo, invero tra le attività consentite - indicate nell’allegato 1 - vengono ricomprese, per quanto concerne l’edilizia, quelle riferite ai codii ATECO

  • 42 (ingegneria civile);
  • 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione);
  • 38 Raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni);

Sono inoltre consentite, ai sensi della lettera d), le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; ciò, tuttavia, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni. Fino all’eventuale sospensione espressa dell’attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata.

Inoltre, con l’articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.

Per ciò che concerne la pubblica amministrazione, invece, le norme citate prevedono che, fermo restando l’utilizzo di ferie e congedi, viene assicurato lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza (DPCM 11 marzo 2020).

Fiscalità edilizia

Importante: ad oggi, i provvedimenti emanati in materia fiscale (Decreto del MEF 24 febbraio 2020 e del Decreto Legge 9/2020) riguardano solo i comuni elencati nell’ Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 - GU n.52 del 1° marzo 2020, cioè quelli della "prima zona rossa".

Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto: a.) Vo'

Tuttavia i provvedimenti adottati finora contengono già alcune misure applicabili sull’intero territorio nazionale, riguardanti, nello specifico, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché gli obblighi relativi alle segnalazioni d’allerta, stabilite dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 14/2019).

Nello specifico sono stati prorogati, per tutto il territorio nazionale, i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, anticipando al 1º gennaio 2020 gli effetti delle disposizioni previste dell’art. 16-bis del DL 124/2019 (convertito nella legge 157/2019) per cui, già da quest’anno, viene posticipata la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata dal 23 luglio al 30 settembre. Questo termine vale anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi al proprio sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale, o a un CAF dipendenti.

Sospensione termini versamenti ed adempimenti tributari

Alla luce delle novità del DL 18/2020, coordinate con quanto già disposto per la cd. “zona rossa” dal Decreto MEF 24 febbraio 2020, a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, è stata prevista la ripresa degli adempimenti mostrata nella tabella allegata alla nota ANCE.

LA GUIDA INTEGRALE ANCE (QUINTO AGGIORNAMENTO AL DPCM 11 MARZO 2020) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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