Cappotto termico
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Gravi difetti dell'opera: anche il cappotto termico ci rientra! Ecco perché

Cassazione: il difetto nella tamponatura va rilevato entro dieci anni e denunciato entro un anno

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Un’impresa è stata condannata a risarcire 38 mila euro+Iva (oltre alle spese di giudizio) per i danni da omessa realizzazione di un cappotto termico dalla Cassazione, che con ordinanza 22093/2019 ha ricordato come il vigente art. 1669 c.c. configuri una responsabilità extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilità e solidità degli edifici, nonché delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e al fine di tutelare in tal modo l'incolumità personale.

Peraltro, l'art. 1669 c.c. ha ampliato la portata del suo predecessore art.1639, avendo incluso tra i difetti, di cui il costruttore è tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale, dell’edificio, possano essere, comunque, qualificati “gravi”.

La gravità del difetto ai giorni nostri

Ma a cosa è correlata questa gravità? La Cassazione precisa che, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è collegata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né è perciò esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.

Per questo configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (nella specie, trattandosi di difetti costruttivi nella tamponatura delle pareti esterne dell'edificio in condominio, causa di una riduzione del 50% della resistenza termica), purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.

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