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Dichiarazione dei redditi: se il consulente sbaglia, paga il professionista contribuente

Cassazione: il contribuente è responsabile in prima persona per ritardi, omesso adempimento, sbagli al di là dei suoi consulenti

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Se il consulente/commercialista sbaglia nella presentazione della dichiarazione dei redditi, la responsabilità è comunque del contribuente.

E' la massima contenuta nell'ordinanza 9417/2020 del 10 marzo scorso della Corte di Cassazione, che ha punito il legale rappresentante di una società per gli errori fatti sulla dichiarazione dei redditi, nello specifico per non aver presentato il modello unico.

Quindi, riassumendo: siccome l'obbligo di presentazione è personale e non delegabile, il contribuente è responsabile in prima persona per ritardi, omesso adempimento e altri errori, aldilà dell'operato dei suoi consulenti.

I passaggi chiave della sentenza

  • la legge punisce la mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti a questa tenuti. Si tratta di reato omissivo proprio, essendo soggetti attivi del reato coloro che sono obbligati alla presentazione di taluna delle dichiarazioni annuali previste dalla disposizione;
  • la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere ed è escluso che l'eventuale delega possa modificare il destinatario dell'obbligo, titolare della posizione di garanzia, il quale, in ossequio ai criteri di tassatività e di legalità, continua a coincidere con il soggetto individuato dalla legge;
  • l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione;
  • la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo nè da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale;
  • l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità. Il fatto che il contribuente (la persona giuridica nel caso di specie) possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l'obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione.

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