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Riflessioni sul contratto per le prestazioni professionali di equo compenso ingegneri

Ecco una ultima riflessione di un Consigliere dell'Ordine di Barletta Andria Trani.

L'isolamento di questi giorni diventa anche momento di riflessione per la categoria, per l'intera categoria. Contratti per le prestazioni professionali, Equo compenso, formazione accreditata, assicurazione professionale, organizzazione degli studi. Con Ingenio vogliamo dare visibilità a queste riflessioni - che ci arrivano sempre più numerose - per offrire uno spunto a tutti i nostri lettori. Eccone quindi un altro, di un collega pugliese. 

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RIFLESSIONE PER GLI INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI D’ITALIA

Il rallentamento forzato delle nostre consuete attività professionali, causato dalle condivisibili disposizioni governative di attenzione e di cautela verso questa nuova pandemia, provocata da un virus ancora sconosciuto, ci offre del tempo per fare il punto su alcune questioni di interesse professionale e finanziario che interessa i nostri studi professionali, i nostri collaboratori ed i nostri clienti. 

In questo periodo eccezionale, mai vissuto prima, ho la sensazione che, fra le consuete e consolidate nostre abitudini, si stia sviluppando un rinnovato e più attento senso civico, verso noi stessi e verso gli altri. 

Se questa mia sensazione è corretta e se quello che ci lascerà questa esperienza sarà un rinnovato impegno da parte di tutti verso un maggior rispetto delle regole e delle buone pratiche civiche, un maggior rispetto delle persone e del loro lavoro, una più profonda consapevolezza di dover compiere ancor meglio il nostro dovere anche professionale nonché una più consolidata pretesa di una retribuzione giusta, sia per il lavoro che svolgiamo per gli altri, sia per quello che gli altri svolgono per noi, allora noi Ingegneri avremo saputo cogliere da questa difficile prova anche dei buoni insegnamenti. 

Con questa premessa, oggi voglio trattare il tema dei nostri diritti/doveri verso i clienti, legato al diritto/dovere di un equo e sollecito compenso, nella speranza che quello che la legge al riguardo impone si tradurrà, sempre più e meglio, in atteggiamenti correnti da parte di tutti i soggetti coinvolti.

IL CONTRATTO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

La Legge 4.8.17, n. 124 (G.U. 14.8.17 n.189) “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha modificato l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introducendo l’obbligo del preventivo di onorario e spese in forma scritta. La disposizione è in vigore fin dal 29 agosto 2017.

Il nostro Ordine di Barletta Andria Trani, come la quasi totalità degli altri Ordini d’Italia, ha predisposto un preventivo/contratto-tipo da utilizzare, reperibile sui rispettivi siti web istituzionali. Cfr link: 

Stipulare un contratto per l’attività professionale di un professionista per il suo committente o per l’attività professionale di un collaboratore per il professionista rappresenta un obbligo di legge, oltre che un preciso dovere deontologico, a cui sono correlate sanzioni disciplinari in caso di elusione.

Sarebbe davvero auspicabile che tutti noi, Ingegneri d’Italia, prima di intraprendere o commissionare un’attività professionale, ci dotassimo del relativo contratto e lo facessimo sempre e tutti, quasi a far diventare, questa, una normale procedura, non solo per l’interesse comune e per il rispetto delle leggi ma anche per riaffermare e sostenere uno spirito di corpo ed una unità di comportamenti che possono far solo bene alla dignità della nostra categoria ed ai nostri interessi economici.

Questo contratto ha anche lo scopo di rassicurare il professionista sulla certezza dei tempi e delle modalità di incasso del relativo compenso.

L’EQUO COMPENSO

La legge 205/2017 ha specificato che "il compenso del professionista deve essere conforme al Decreto Parametri", rafforzando quindi il riferimento a parametri ministeriali per stabilire l'equità dei compensi: non si deve, cioè, solamente tenerne conto, ma la determinazione dell'ammontare dei compensi deve essere "conforme" ai criteri fissati.

Ciò, per me, significa che tutti i professionisti sono tutelati, non soltanto nei confronti di clienti forti (banche, assicurazioni, medie e grandi imprese e pubblica amministrazione), ma che vige il principio di stabilire un compenso per i professionisti che sia "commisurato alla quantità ed alla qualità della prestazione svolta" e calcolato seguendo precisi criteri stabiliti per legge. 

Per i compensi minimi commisurati al tempo, ricordo che il professionista deve essere retribuito con un compenso che varia dai 50 ai 75 euro l'ora, un aiuto dai 35 ai 50 euro e un aiuto di concetto dai 30 ai 37 euro (D.M. Giustizia del 17 giugno 2016). Si tratta comunque di cifre indicative in quanto, la determinazione del compenso deve tenere conto del costo delle singole categorie che compongono l'opera, della complessità della prestazione fornita dal professionista e della specificità della sua prestazione.

Alla luce di questi principi e statuizioni, dovremmo richiedere con forza al Ministro di Giustizia la ridefinizione anche delle Tariffe Giudiziarie per i CTU, vigenti in forza del datato ed obsoleto DM 182 del 30/05/2002.

Ing. Francesco Carpagnano - Barletta

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani