Antincendio
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Nuove RTV di prevenzione incendi per per uffici, scuole, hotel, autorimesse: cosa cambia col dm 14 febbraio 2020

Approfondimento sulle modifiche apportate dal dm 14 febbraio 2020 alle regole tecniche verticali di prevenzione incendi per per uffici, scuole, hotel, autorimesse

In Gazzetta il Decreto di allineamento delle Regole Tecniche Verticali al Codice di Prevenzione Incendi riguardanti uffici, attività ricettive turistico – alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e attività commerciali

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Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 57 del 06 marzo 2020, è stato pubblicato il decreto di allineamento delle Regole tecniche verticali (RTV) al Codice di prevenzione incendi: D.M. 14 febbraio 2020 recante “Aggiornamento della sezione V dell’all'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”. 

Tale decreto, che entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione, si è reso necessario a seguito dell’emanazione del D.M. 18 ottobre 2019, provvedimento che ha profondamente modificato l’allegato tecnico al D.M. 03 agosto 2015, meglio noto come Codice di Prevenzione Incendi.

NOTA BENE
Il decreto di allineamento non prevede alcun adeguamento per le attività che siano già state progettate sulla base delle regole tecniche verticali precedenti, o che risultino alle stesse già conformi.

Prevenzione Incendi: facciamo il punto

Conseguentemente, per quanto riguarda le Regole tecniche orizzontali (RTO), e le Regole tecniche verticali relative alle “Aree a rischio specifico” (V.1), alle “Aree a rischio per atmosfere esplosive” (V.2) e ai “Vani degli ascensori” (V.3), si deve fare riferimento al D.M. 03 agosto 2015, come modificato dal D.M. 12 aprile 2019 (che ha sancito la fine del doppio binario per le RTO e ampliato il campo di applicazione del Codice) e dal D.M. 18 ottobre 2019 (completa riscrittura dell’allegato tecnico al Codice), mentre per quanto riguarda tutte le altre Regole tecniche verticali finora emanate, si dovrà fare riferimento al solo D.M. 14 febbraio 2020

Con il decreto di allineamento si vanno a sostituire le RTV già pubblicate nel 2016 (V.4 “Uffici” e V.5 “Attività ricettive turistico-alberghiere”), nel 2017 (V.6 “Autorimesse” e V.7 “Attività scolastiche”) e nel 2018 (V.8 “Attività commerciali”) con le nuove che non presentano, tuttavia, modifiche significative. 

Cosa cambia col D.M. 14 febbraio 2020

Le modifiche introdotte dal D.M. 14 febbraio 2020 sono descritte di seguito.

Prevenzione incendi negli uffici

V.4 Uffici: 

  • allineamento alla terminologia del D.M. 18 ottobre 2019 (es. occupanti anziché persone presenti, comune anziché promiscuo, valutazione del rischio anziché analisi del rischio, ecc.) e del D.P.R. 151/2011 (es. campo di applicazione riferito non più all’edificio o ai locali, ma all’attività); 
  • modifica della classificazione degli uffici in relazione alla massima quota dei piani con determinazione di quattro livelli HC, HD, HE, HF anziché cinque, HA, HB, HC, HD, HE, con accorpamento delle precedenti classi HB e HC, riferite ad uffici con massima quota dei piani h da 12 a 32 m;
  • eliminazione della nota relativa alle aree TZ;
  • richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del rischio di incendio;
  • richiamo al rispetto di tutte le altre RTV, ove pertinenti (esempio V.3 ascensori e V.6 autorimesse);
  • richiesta di materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 per la reazione al fuoco, nei percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e negli spazi calmi;
  • modifiche alla tabella V.4-4 riportante i “Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845”;
  • modifiche grafiche alle tabelle V.4-3, V.4-5 e V.4-6;
  • richiesta per il livello di prestazione IV della misura antincendio “Rivelazione ed allarme” del sistema EVAC, esteso almeno alle aree classificate TA (uffici e spazi comuni) e TO (locali con affollamento superiore alle cento persone);
  • richiesta di utilizzo di gas refrigeranti classificati A1 o A2L secondo ISO 817, negli impianti di climatizzazione e condizionamento inseriti in aree di tipo TA o TO.

Prevenzione incendi nelle attività ricettive

V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere: 

  • richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del rischio di incendio;
  • richiamo al rispetto di tutte le altre RTV, ove pertinenti (esempio V.3 ascensori, V.6 autorimesse e V.8 locali commerciali);
  • vengono eliminati alcuni richiami puntuali al Codice, relativamente alle misure antincendio “Reazione al fuoco” (capitolo S.1), “Gestione della sicurezza antincendio” (capitolo S.5) e “Rivelazione e allarme” (capitolo S.7), in quanto alcuni di questi non più corrispondenti, a seguito della pubblicazione del D.M. 18 ottobre 2019;
  • allineamento alla terminologia del D.M. 18 ottobre 2019 (valutazione del rischio anziché analisi del rischio);
  • riscrittura, nella tabella V.5-2 dei requisiti di compartimentazione richiesti per le aree dell’attività classificate TK (locali con carico d’incendio specifico qf >1.200 Mj/m2) nelle attività ricettive turistico-alberghiere con massima quota dei piani h superiore ai 24 m;
  • modifiche grafiche alle tabelle V.5-3, V.5-4, V.5-5 e V.5-6;
  • richiesta di utilizzo di gas refrigeranti classificati A1 o A2L secondo ISO 817, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, inseriti in aree TA, TB, TC o TO;
  • eliminazione del paragrafo V.5.5 relativo a specificazioni sui vani degli ascensori.

Prevenzione incendi per le autorimesse

V.6 Autorimesse: 

  • richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del rischio di incendio;
  • richiamo al rispetto di tutte le altre RTV, ove pertinenti (esempio V.1 aree a rischio specifico, V.2 aree a rischio per atmosfere esplosive, V.3 ascensori, V.4 uffici, V.5 albeghi e V.8 locali commerciali);
  • diversa impaginazione relativamente alle tabelle e alle illustrazioni proposte nel paragrafo V.6.7 “Metodi”, ai fini della ricerca di una soluzione alternativa relativamente alla verifica della capacità portante in caso di incendio.

E’ ancora rimandata, si auspica per poche settimane, la pubblicazione della tanto attesa nuova Regola tecnica verticale per le autorimesse, che dovrebbe consentire di risolvere le ultime problematiche che condizionano ancora l’applicazione del Codice a queste attività, ovvero: 

  • la richiesta di valutazione ATEX per le autorimesse a box scarsamente ventilate; 
  • le comunicazioni con i cantinati e con l’edificio; 
  • la richiesta del livello III per la misura antincendio “Controllo di fumo e calore” nel caso di autorimesse di superficie >10.000 m2, o inserite in fabbricati aventi altezza antincendio >32 m, soluzione che risulta, il più delle volte, irrealizzabile.  

Prevenzione incendi nelle scuole

V.7 Attività scolastiche:

  • allineamento alla terminologia del D.P.R. 151/2011 (campo di applicazione non più riferito all’edificio o ai locali, ma all’attività); 
  • richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del rischio di incendio;
  • richiamo al rispetto di tutte le altre RTV, ove pertinenti (esempio V.1 aree a rischio specifico, V.2 aree a rischio per atmosfere esplosive, V.3 ascensori);
  • richiesta di materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 per la reazione al fuoco, nei percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e negli spazi calmi;
  • modifiche grafiche alle tabelle V.7-3 e V.7-5;
  • possibilità, riportata nella tabella V.7-4, di realizzare l’alimentazione idrica di tipo promiscuo, nel caso di attività scolastiche fino a 800 occupanti;
  • richiesta di utilizzo di gas refrigeranti classificati A1 o A2L secondo ISO 817, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, inseriti in aree TA o TO;
  • eliminazione del paragrafo V.7.5 relativo a specificazioni sui vani degli ascensori.

Prevenzione incendi nelle attività commerciali

V.8 Attività commerciali:

  • richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del rischio di incendio;
  • richiesta di materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 per la reazione al fuoco, nei percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e negli spazi calmi;
  • vengono eliminati alcuni richiami puntuali al Codice, relativamente alle misure antincendio “Reazione al fuoco” (capitolo S.1), “Compartimentazione” (capitolo S.3), “Esodo” (capitolo S.4) e “Gestione della sicurezza antincendio” (capitolo S.5), in quanto non più corrispondenti, a seguito della pubblicazione del D.M. 18 ottobre 2019;
  • modifiche grafiche alle tabelle V.8-5, V.8-6, V.8-7, V.8-8 e V.8-9;
  • la richiesta di utilizzo di gas refrigeranti classificati A1 o A2L secondo ISO 817 non prevede più il possibile ricorso ad una norma equivalente;
  • modifica ad alcuni riferimenti bibliografici.

Attualmente è in corso un cambiamento radicale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, e tante altre novità ancora ci attendono, già dai prossimi mesi.

Dobbiamo solo resistere e aspettare. 

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Area di Ingenio dedicata tema della sicurezza al fuoco: normativa vigente, sistemi e tecnologie avanzate per la prevenzione e il controllo degli incendi

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