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Sanatoria paesaggistica ok per muretto esterno di recinzione e vasca a cielo aperto

Tar Lecce: è possibile la sanatoria paesaggistica per un muretto esterno di recinzione del lotto dell’altezza media di 1,5 m. e una vasca a cielo aperto

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Un muretto esterno di recinzione del lotto dell’altezza media di 1,5 m. e una vasca a cielo aperto non determinano superficie utile o nuovi volumi e, dunque, possono ben essere valutati ai fini della sanatoria paesaggistica.

Lo ha precisato il Tar Lecce con la sentenza 303 dello scorso 4 marzo 2020 , riferito alla presentazione di un'istanza di sanatoria corredata di relazione tecnica e dei necessari elaborati progettuali (ex art. 36 del dpr 380/2001) per la realizzazione di:

  • a) un muro di recinzione lungo il perimetro del terreno agricolo;
  • b) un deposito di acqua in muratura - privo di copertura - di superficie di mq. 12,78 ed altezza di m. 1,5 circa;

per i quali in origine, essendo stati realizzati senza permesso di costruire, il comune aveva ingiunto la demolizione nel termine di 90 giorni, pena l’applicazione dell’art. 31, comma 3, del dpr 380/2001.

Il comune avevqa dato preavviso di diniego dell’istanza di sanatoria, testualmente asserendo che “La richiesta di sanatoria, peraltro non riferibile ad alcuna normativa vigente, risulta intempestiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31, c. 3 e 4 del DPR 380/2001. In ogni caso, le opere, nel loro complesso, non possono ottenere l'autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 146, c. 4, del D. Lgs n. 42/2004”.

Per il Tar, invece, la sanatoria va concessa in quanto:

  • in merito alle tempistiche, la domanda di accertamento di conformità può essere presentata in un momento successivo alla scadenza del termine ex art. 31, comma 3, cit., ove a tal momento non siano state ancora in concreto irrogate le sanzioni amministrative. Il termine di novanta giorni è fissato unicamente per la demolizione volontaria del manufatto abusivo (con il corollario che dopo il decorso di detto termine l’amministrazione può procedere agli ulteriori adempimenti) mentre, fino a quando l'opera esiste nella sua integrità ed il soggetto ne conserva la titolarità, è sempre possibile richiedere la sanatoria, che ha lo scopo di evitare le previste sanzioni amministrative. Poiché il Comune non ha portato a termine il procedimento sanzionatorio, accertando l’inottemperanza all’ordine di demolizione e la conseguente acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, il termine entro il quale la ricorrente poteva domandare l’accertamento di conformità delle opere abusivamente realizzate non era ancora scaduto;
  • l'art. 167 del d.lgs. 42/2004 ammette la sanatoria postuma (accertamento di compatibilità paesaggistica) per talune categorie di interventi tra le quali rientrano anche i "lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati";
  • i lavori realizzati per cui si chiedeva la sanatoria, ossia un muretto esterno di recinzione del lotto dell’altezza media di 1,5 m. e un deposito d’acqua a cielo aperto, non determinerebbero superficie utile o nuovi volumi e, dunque, potevano ben essere valutati ai fini della sanatoria paesaggistica, in disparte l’esito della predetta compatibilità paesaggistica demandato ad altra autorità, ossia il Ministero dei Beni e delle Attività culturali;
  • in altra occasione (TAR Umbria, Sez. I, sent. n. 15/2019) è stata ritenuta la compatibilità di una piscina esterna e di parapetti esterni realizzati in sostituzione di una staccionata, così confermando che, nei confronti di tali opere, non sussiste una preclusione assoluta ma la consistenza delle stesse e, soprattutto, il loro impatto paesaggistico va valutato puntualmente da parte della competente articolazione locale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF


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