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Soppalco in legno e metallo: ecco quando basta la SCIA

Tar Salerno: per un soppalco di modeste dimensioni adibito a deposito-ripostiglio è sufficiente la SCIA

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Quando la costruzione di un soppalco rientra nell’ambito degli interventi edilizi minori? La risposta è contenuta nell'interessante sentenza 352/2020 del Tar Salerno, riferita alla realizzazione di una partizione orizzontale in metallo e legno, poggiata a terra e realizzata a ridosso della pareti, delle dimensioni di circa 1,46 x 2,48 m, superficie calpestabile di 3.65 mq (20,8% della superficie utile dell’immobile) con altezza utile massima di circa 1,83 m ed altezza dal pavimento di circa 2,04 accessibile tramite una scala del medesimo materiale avente dimensioni in pianta di circa 0,55 x 3,30 m, e dislivello pari all’altezza della partizione.

Si tratta, quindi, di un soppalco. E per il ricorrente, al quale era stata ordinata la demolizione da parte del comune, la condotta della PA non è stata corretta. Il soppalco contestato, per le relative caratteristiche dimensionali e strutturali, è infatti configurabile a guisa di vano adibito a deposito-ripostiglio ed è da intendersi, come tale, assoggettato non già al regime abilitativo del permesso di costruire, bensì al regime abilitativo della SCIA.

Così sostiene il TAR, secondo cui, per giurisprudenza consolidata, la costruzione di un soppalco rientra nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire, allorquando sia insuscettibile di incrementare la superficie dell'immobile, ossia allorquando – come, appunto, nel 'nostro' caso – lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile al soggiorno delle persone (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 4166/2018; sez. IV, n. 4780/2019; sez. II, n. 5518/2019).

Ne deriva l'illegittimità della misura repressivo-ripristinatoria. Qui, cioè, bastava una SCIA: se non è stata presentata, scatta l'ammenda pecuniaria ma non la demolizione.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO PDF

 


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