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Sanatoria urbanistica, altri particolari: la connessione tra le opere e il manufatto oggetto di istanza

Consiglio di Stato: se viene richiesto il rilascio di un permesso di costruire riferito soltanto a talune delle opere realizzate e l’amministrazione riscontri l’esistenza di altre opere abusive, non scomponibili in progetti scindibili, ma funzionalmente connesse al perseguimento di uno scopo unitario, l’ente procedente non può accogliere una domanda riguardante singole opere, dovendo aversi riguardo al complessivo intervento all’uopo realizzato

Abbiamo parlato, ultimamente, di sanatoria urbanistica e doppia conformità, anche negli approfondimenti dettagliati di Ermete Dalprato (sanatoria giurisprudenziale e accertamento di conformità). A 'rinforzo' del tema arriva l'ennesima sentenza interessante, stavolta del Consiglio di Stato (1848/2020 del 16 marzo), che affronta la sanatoria di opere connesse al manufatto oggetto di istanza di sanatoria, con considerazioni riguardanti la iipologia edilizia e il concetto di abitazione bi e tri familiare.

Questi i principi inglobati dentro la sentenza:

  • la valutazione della sanabilità delle opere incluse in una istanza presentata ai sensi dell’art. 36 dpr 380/2001, nel caso in cui nella stessa area di pertinenza coesistano altre opere abusive non considerate dall’interessato nella predetta istanza, ma pur sempre funzionalmente collegate alle prime, come avviene nel caso in cui tutte le opere costituiscono manufatti funzionalmente legati all’esercizio di una attività imprenditoriale, non può non includere la verifica circa la sanabilità delle altre opere edilizie abusivamente realizzate, atteso che lo scrutinio sulla “doppia conformità” non può che essere complessivo;
  • qualora le Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico ammettano, per una determinata zona, interventi di ampliamento solamente con riguardo alle tipologie “unifamiliare, bifamiliare o trifamiliare o, in alternativa, la tipologia a blocco con un massimo di tre alloggi”, nella parte in cui richiama la nozione tecnica di tipo edilizio bi-tri familiare, prende in esame manufatti appartenente alla classe tipologica di casa binata, caratterizzati dalla presenza di due alloggi; è pertanto legittimo il diniego di sanatoria per la realizzazione di alloggi (venti) superiore all’abitazione trifamiliare consentita (unitamente a quella unifamiliare e bifamiliare) dalle Norme tecniche di attuazione.

Il caso

Nel nostro caso, legittimamente il comune ha quindi ritenuto impossibile l’accoglimento di un’istanza di sanatoria riferita a singole parti di un intervento considerato unitario: l’istante, infatti, aveva chiesto la sanatoria dei muretti all’interno dei poggioli e dei muretti divisori preordinati alla realizzazione nel piano interrato di autorimesse, senza, pertanto, comprendere nella propria domanda di accertamento di conformità, altresì, avuto riguardo ai piani terra, primo e sottotetto, i punti di allacciamento alla rete distribuzione del gas, rete elettrica e agli scarichi acque nere realizzati per consentire il collegamento/allacciamenti di numeri 18 blocchi cucina composti da frigorifero, cucina a gas e lavello in locali autorizzati con la destinazione specifica a “disbrigo” – “camera” –“stireria – guardaroba” – “camera ospiti”.

Inoltre, avuto riguardo al tipo “casa isolata” o “casa binata”, il numero massimo di alloggi è stato assicurato mediante la destinazione familiare del manufatto, risultando ammesse soltanto le case unifamiliari, bifamiliari o trifamiliari e, quindi, i soli edifici composti rispettivamente da uno, due o tre alloggi; parimenti, anche per il tipo edilizio a blocco, non può superarsi il numero di tre alloggi. Risulterebbe, quindi, irragionevole una diversa interpretazione, tesa a limitare il numero di alloggi assentibili soltanto per la tipologia a blocco, tenuto conto che l’esigenza di limitare la densità abitativa si pone anche per la tipologia di casa isolata, in relazione alla quale, pertanto, occorre imporre parimenti un numero massimo di alloggi assentibili.

Risulta, in conclusione, corretta l’interpretazione delle Norme tecniche di attuazione sottesa al diniego di sanatoria, tenuto conto che la configurazione di una trasformazione tipologica dell’edificio, con la realizzazione, attraverso un insieme sistematico di opere, di un numero di alloggi superiore a tre (venti) si poneva in contrasto con dette Norme.

LA SENTENZA INTREGRALE' E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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