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Concorsi di idee e gare di progettazione: ecco le differenze! Il giusto grado di dettaglio dell'offerta

Tar Molise: nei concorsi di idee, è sufficiente che le offerte rappresentino delle proposte ideative e, in ogni caso, non si può andare oltre il livello di dettaglio previsto per il progetto di fattibilità tecnica ed economica

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Il bando di gara e i requisiti delle offerte

In materia di servizi/gare di progettazione (ingegneria e architettura), ma in particolar modo nei concorsi di idee, assume particolare rilevanza la recente sentenza n.91 del Tar Molise, riferita ad una procedura aperta in unico grado per l’aggiudicazione del Concorso di idee denominato “Scuole Sicure” per la progettazione di scuole innovative.

L'oggetto del contendere è rappresentato dal livello di dettaglio dell'offerta: nel caso specifico, il Bando richiedeva che le scuole dovessero essere innovative da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.

La ricorrente, uno Studio Tecnico Associato, ha partecipato alla gara presentando la propria proposta per la scuola Igino Petrone, collocandosi al secondo posto, ed ha impugnato l’atto con il quale è stato dichiarato vincitore del concorso di progettazione un altro concorrente

Per la ricorrente, la proposta del vincitore non sarebbe conforme al bandoin quanto non conteneva una serie di elementi richiesti dal bando, come alcune aule di scuola primaria, laboratori, uffici e parcheggi, non rispettava i requisiti dimensionali né i requisiti minimi del DM 8 dicembre 1975 sull’edilizia scolastica.

Per questi motivi, sempre secondo la ricorrente, l’aggiudicazione sarebbe stata contraria all’art.155, comma 4, del Codice Appalti in base al quale la commissione di gara deve verificare la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando.

Il livello delle offerte nei concorsi di idee

Il comune ribatteva che, trattandosi di un concorso di idee e non di un concorso di progettazione, in sede di presentazione delle offerte era sufficiente presentare una proposta ideativa, inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di indeterminatezza.

Per il Tar il discorso fila: la disciplina sul concorso di idee contenuta nell’art. 156 comma 3 del d.lgs. 50/2016, infatti, prevede che “(…) il concorrente propone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiori a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica (…)”.

Nel concorso di idee, quindi, ai concorrenti può essere richiesta una mera “proposta ideativa”, un’idea progettuale in una fase embrionale che può evolvere secondo differenti sviluppi e non un progetto definito in ogni suo aspetto.

Ne consegue che le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara del concorso in oggetto possono essere censurate solo ove si pongano in contraddizione con quanto richiesto del bando di gara o da specifiche disposizioni di legge e non certo se riguardanti il merito dell’attività amministrativa.

Ma nel caso di specie, nessuna delle censure introdotte dal ricorrente si appunta su profili richiesti dal bando a pena di esclusione, o su specifiche violazione di legge, riguardando le stesse aspetti riconducibili a valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Rispetto a queste ultime il presente sindacato deve limitarsi alla verifica se i motivi di ricorso proposti intercettino profili di manifesta irragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, i cui margini devono ritenersi amplissimi trattandosi di valutare “un’idea”.

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