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CIG in deroga, CIGO e assegno ordinario: ecco le istruzioni INPS ai tempi del Coronavirus

L'Inps esplicita i chiarimenti sulle misure previste, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto "Cura Italia"

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L'ambito soggettivo di applicazione

L'Inps completa il cerchio delle misure a sostegno del reddito con la circolare n. 47/2020, dove illustra e fornisce chiarimenti sulle misure previste, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto "Cura Italia".

La circolare è divisa in tre parti:

  1. ambito soggettivo di applicazione del trattamento ordinario di cassa integrazione e dell'assegno ordinario: possono beneficiare del trattamento ordinario di cassa integrazione o dell'assegno ordinario, a seconda della collocazione del datore di lavoro in una o nell'altra delle predette assicurazioni sociali, i lavoratori risultanti alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020;
  2. modalità di richiesta e di erogazione delle misure, termini per presentare le relative domande e "semplificazioni" procedurali;
  3. istruzioni riguardo la cassa integrazione in deroga: potranno accedere a tale ammortizzatore le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale". Le domande, in questo caso specifico, dovranno essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province Autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Quali aziende possono chiedere la cassa integrazione ordinaria

Ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie:

  • a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
  • b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • i) imprese addette all'armamento ferroviario;
  • l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  • n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

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